Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L.R., unitamente ad altri imputati e nella sua qualità di amministratore della Calucro srl, dichiarata fallita il 9 dicembre 1992, veniva condannato in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 2 luglio 1996 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 29 aprile 2004 – alle pene, principale ed accessorie ritenute di giustizia, per il delitto di bancarotta per distrazione, concernente la cessione di un complesso immobiliare della Calucro srl sito in (OMISSIS), alla SICI srl e la cessione del complesso aziendale della Calucro srl alla ESSECI srl senza che venisse versato alla società venditrice il relativo prezzo.
In seguito ad istanza del L.R., la Corte di Appello di Roma, con ordinanza depositata il 10 giugno 2009, dichiarava la nullità della notifica a L.R. dell’estratto contumaciale della sentenza pronunciata dalla stessa Corte in data 29 aprile 2004 perchè notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 a difensore diverso da quello nominato dal L.R., revocava la declaratoria di esecutività della predetta sentenza e rimetteva il L.R. nei termini per proporre impugnazione.
Con il ricorso per cassazione presentato L.R. deduceva:
1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 129 c.p.p. ed alla L. Fall., artt. 216, 219 e 223. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che la Corte di merito non avesse tenuto conto dei rilievi concernenti la condanna per la distrazione del complesso immobiliare di (OMISSIS) ceduto dalla Calucro srl alla Sici spa. Notava come dalla motivazione della sentenza di primo grado si desumeva che L.R. non fosse stato condannato in primo grado per tale ipotesi di distrazione, ma soltanto per la ipotesi relativa alla cessione del complesso aziendale della Calucro srl alla ESSECI srl. Con riferimento a tale ultima ipotesi distrattiva il ricorrente poneva in evidenza che l’affermazione che il prezzo pattuito non fosse stato mai versato alla fallita era assolutamente non motivata e contrastante con la documentazione prodotta.
2) in subordine la prescrizione del reato contestato, essendo trascorsi più di quindici anni dalla declaratoria di fallimento della Calucro srl avvenuta il 9 dicembre 1992.
La Calucro srl è stata dichiarata fallita il 9 dicembre 1992 e da tale data, pertanto, inizia a decorrere il termine prescrizionale del delitto di bancarotta fraudolenta.
Le sentenze di merito sono state pronunciate prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, cosicchè bisogna tenere conto del termine prescrizionale previsto dal previgente art. 157 c.p..
Dal momento che sono state riconosciute le attenuanti generiche a L.R., il termine prescrizionale è, per effetto della interruzione, di quindici anni.
Detto termine risulta scaduto il 9 dicembre 2007 e, con le sospensioni della prescrizione pari a complessivi giorni 421, il 2 febbraio 2009.
L’inutile decorso del tempo si è verificato perchè, nonostante la sentenza di appello fosse stata pronunciata tempestivamente il 29 aprile 2004, il L. è stato rimesso in termini soltanto il 10 giugno 2009 non essendogli stato notificato correttamente l’estratto contumaciale.
Il termine prescrizionale è, quindi, ampiamente decorso.
I motivi di ricorso non sono inammissibili, dovendo, anzi, essere attentamente vagliati per una denunciata discrasia tra quanto deciso dal Tribunale e quanto stabilito dalla Corte di merito.
Del resto il ricorso proposto dai coimputati non venne dichiarato inammissibile, ma venne rigettato.
Non ricorrono i presupposti per un proscioglimento nel merito del L. con formula piena ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto degli elementi posti a suo carico dalle due sentenze di merito.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto a L. R. estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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