Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 21-01-2011, n. 2207 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 19.4.2010 il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva la custodia in carcere di Pi.Do. indagato per concorso nel reato di cui all’art. 513 bis c.p., aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7. Il Tribunale del riesame con ordinanza del 25.5.2010 rigettava l’istanza dell’indagato. Il Tribunale ricostruiva nella prime pagine dell’ordinanza il ruolo svolto dal cosiddetto clan dei casalesi per sottoporre a controllo il territorio della provincia di Caserta sia riguardo le attività di tipo economico che di altra natura con infiltrazioni persino nelle istituzioni universitarie ed in quelle di tipo politico. Posta questa premessa di ordine generale l’ordinanza rilevava che erano sorti contrasti tra le ditte gestite da P.C. e Pa.Do. e An. circa il controllo del settore trasporto su gomma di beni ortofrutticoli da e per alcuni mercati del sud Italia. Nel 2000 il P. aveva cercato di sottrarre ai Pa. il monopolio dei mercati nell’agro casertano inserendosi nel mercato di Fondi (MOF) in via esclusiva e lasciando ai Pa. il mercato ortofrutticolo di Giugliano (MOG).

Tuttavia questo accordo si era incrinato in quanto il clan degli Schiavone aveva preteso di espandersi anche presso il MOG, ricevendo però un rifiuto dal gruppo rivale. Dopo un’aggressione il Pa.

A. aveva finito con il denunciare i concorrenti ed a rivelare che era intervenuto un accordo con il clan dei Mallardo per respingere le pretese dei casalesi. Il Pi., che era l’interlocutore dei Mallardo nella zona, aveva richiesto il 50% dei proventi per proteggere la ditta dalle pretese dei casalesi. Tali dichiarazioni avevano il riscontro di intercettazioni di conversazioni effettuate tra il Pa.An. ed il figlio e da intercettazioni a carico del P. dalle quali emergeva una ricostruzione dei fatti in toto coincidente con la denuncia effettuata. Le dichiarazioni dei pentiti D.C. e V. dimostravano che l’indagato era in rapporti con il clan Mallardo e i rapporti tra indagato e il Pa. non erano contestate neppure dalla difesa. Pertanto alla stregua di quanto detto emergeva che il Pi. si era attivato per assicurare ai Pa. l’esclusiva dei trasporti da e verso il MOG assicurandosi il 50% degli utili alterando il normale e libero svolgimento dell’attività economica nel settore interessato.

Ricorre l’indagato che allega la carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento era del tutto illogico e confuso nella ricostruzione dei fatti. Emergeva dagli atti che i Pa. non avevano in effetti partecipato solo alla contesa circa il controllo del "MOG" ma anche alla più ampia contesa per controllare i mercati i siciliani.

Il Pa.An. in realtà è un pregiudicato in lotta con gli indagati con reciproche accuse di tentato omicidio. La sua credibilità non era stata affatto esaminata dal Tribunale pur essendo un teste chiave; dallo stesso tenore delle telefonate avute con il Pi. emergeva la vera ragione del risentimento nei confronti dell’indagato e cioè un investimento sbagliato garantito dal Pi.. Il Pa. si era poi ben guardato dal confermare le sue iniziali accuse. Le dichiarazioni rese dai pentiti sull’indagato non erano state riportate e non emergeva che l’indagato fosse mai stato sorpreso con appartenenti ai clan. Del tutto immotivata era la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Dalle conversazioni intercettate risultava che il Pa. aveva minacciato anche altre persone. Inoltre non era stata neppure esaminate l’eccezione per cui l’art. 513 bis c.p., era un reato proprio e il Pi. non aveva mai svolto attività imprenditoriale.

La difesa del Pi. produceva ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 19.4.2010/ nei confronti del N. F. concorrente nello stesso procedimento penale e per la stessa ipotesi di reato dell’attuale ricorrente di annullamento dell’ordinanza custodiale.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la pretesa manifesta illogicità e comunque la carenza della motivazione della sentenza impugnata va ricordato l’orientamento di questa Corte (cass. Sez. un. n. 11/2000) per cui:

"in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

(In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 c.p.p., e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)".

Ora il provvedimento impugnato ha ricostruito come premessa storica di ordine generale la crescente espansività dell’attività criminale del cosiddetto "clan dei casalesi" e, per quel che riguarda più direttamente il presente procedimento, il tentativo di tale clan di egemonizzare l’interso settore del trasporto su gomma di prodotti ortofrutticoli da e verso alcune zone del casertano e in altri territori del sud – Italia. In questo contesto matura un contrasto di natura esplosiva tra la famiglia dei Pa. e quella dei P. appoggiata dal "clan dei casalesi" che induce la prima a cercare la protezione dei Mallardo per resistere alle pressioni dei primi. In questo contesto di sopraffazione e violenta contrapposizione emerge la denuncia, dopo un attentato subito, da parte del Pa. alla P.G: che racconta della protezione avuta dal clan Mallardo e del ruolo svolto, nella vicenda, dal Pi., descritto analiticamente a pag. 9 del provvedimento impugnatecene aveva preteso il 50% dei guadagni dell’azienda per proteggerla nel grave scontro. Il racconto del Pa., poi non confermato da questi nel corso di successive audizioni, è stato però verificato attraverso quanto è emerso dalle intercettazioni effettuate e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia D.C. e V..

Pertanto sussiste una duplice verifica della veridicità e credibilità della denuncia del Pa., sia in base a riscontri oggettivi ed indubitabili come le riportate intercettazioni, sia alla luce di quanto riferito dai collaboratori di giustizia. Il dato, ripetuto in modo insistito in ricorso, che il denunciante fosse a sua volta un pregiudicato e soggetto collegato a ambienti della malavita organizzata, certamente non priva di veridicità il racconto, ma ne costituisce addirittura il presupposto visto che la vicenda processuale trova origine proprio nello scontro per il controllo, come detto, del trasporto su gomma in alcuni territori del sud – Italia, tra gruppi concorrenti.

La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente in quanto indica elementi che appaiono di indubbia gravita e che appaiono univoci e concordanti sul ruolo avuto dal Pi., in collegamento con il clan dei Mallardo, nel mantenere in capo alla ditta (OMISSIS) il controllo monopolistico sul trasporto di prodotti ortofrutticoli da e verso alcuni territori del sud – Italia indicati nel capo d’incolpazione. Le censure appaiono tutte di mero fatto e sollevano esclusivamente questioni di merito già esaminate dal Tribunale del riesame come la credibilità della ricostruzione dei fatti offerta nell’iniziale denuncia da parte del Pa. che, come detto, è stata valutata dal Tribunale anche alla luce dei riscontri di cui si parlato.

Circa l’ordinanza prodotta, a parte il fatto che non è stata dimostrato che la stessa non sia stata impugnata, essa si riferisce ad altra posizione e quindi appare non rilevante nel presente procedimento nel quale il ruolo avuto dal Pi. è stato ricostruito alla luce degli indizi prima ricordati.

Circa l’eccezione per cui il carattere di reato proprio dell’art. 513 bis. c.p., va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui di tale reato risponde necessariamente il concorrente non imprenditore se conosce la qualifica di imprenditore" (cass. n. 7627/96) del soggetto la cui attività viene imposta violando le regole di concorrenza e di liberto mercato, così come gli elementi offerti inducono a ritenere, per quanto si qui detto, che l’opera di protezione del Pi. e di agevolazione dell’attività di gestione monopolistica dei Pa. avesse come base e come pratica quella dell’intimazione tipica del metodo mafioso e per fine il rafforzamento del clan Mallardo con cui il Pi. era strettamente collegato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *