Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.G.E.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 28 novembre 2008 della sezione per i minorenni della Corte di appello di Caltanissetta, la quale, in parziale riforma della sentenza 12 marzo 2008 del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ha ridotto la pena per i delitti di resistenza e danneggiamento a mesi sei di reclusione.
Motivi della decisione
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che nella specie era stata affermata l’esistenza di un dato non veritiero, nel senso che l’accompagnamento in Questura fu giustificato per l’assenza di documenti di identificazione, nella specie peraltro dandosi invece atto che era stato esibito un valido documento di identità.
Da ciò la legittima ribellione del minore a fronte dell’atto arbitrario realizzato in suo danno in assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 59 del 1978, art. 11. In ogni caso era nella specie ravvisabile l’esimente quanto meno putativa ex art. 59 c.p., comma 4.
Con un secondo motivo si lamenta l’omessa applicazione del disposto dell’art. 52 cod. pen. a fronte di una condotta illegittima e vessatoria degli agenti.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa qualificazione dei fatti sotto il profilo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza a persone e cose e conseguente proscioglimento per difetto di querela.
I tre motivi, che costituiscono reiterazione delle doglianze d’appello, sulla quale vi è risposta della corte distrettuale, sono infondati in fatto e in diritto.
Risulta infatti chiaramente dalla sentenza di primo grado che il minore, una volta "bloccato" venne accompagnato in Questura in quanto privo di documenti.
Circostanza questa desumibile testualmente dal verbale di accompagnamento delle ore 1,50 del 23 gennaio 2007, dal quale risulta che la carta di identità fu esibita dall’imputato "una volta giunti" in Questura e che l’accompagnamento fu appunto causato proprio "dai dubbi sulla effettiva identità" della persona, "accompagnata" appunto in quanto priva di documenti, all’atto dell’intervento di Polizia giudiziaria.
E’ quindi evidente la legittimità della condotta degli agenti, con necessaria esclusione in radice del dedotto atto arbitrario, nonchè della gradata ipotizzabilità della esimente putativa dell’art. 59 c.p., comma 4, oppure dell’esimente della legittima difesa, od ancora della ipotizzabilità di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con persone e cose con richiesta di proscioglimento per difetto di querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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