Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) Con sentenza del 4.3.2009 il GVP del Tribunale di Lucca condannava V.A.M., applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. e 8, art. 4, n. 7.
La Corte di Appello di Firenze, in data 9.2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta assorbita l’ipotesi di favoreggiamento di cui all’art. 3, n. 8, contestata in quella di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 1, riduceva la pena ad anni 3 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
2) Ricorre per Cassazione V.A.M., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., art. 62 bis c.p., e art. 99 c.p., comma 4.
Pur avendo la Corte territoriale rilevato le precarie condizioni di salute dell’imputata, ha illogicamente ed illegittimamente (senza tener conto dei parametri di cui all’art. 133 c.p.) irrogato una pena di gran lunga superiore ai minimi edittali.
La Corte, inoltre, non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; nè può ritenersi che i giudici di merito abbiano omesso ogni motivazione per la presenza della recidiva aggravata ex art. 99 c.p., comma 4.
Secondo la sentenza della Corte Cost. n. 192/2007 l’unica previsione espressa di obbligatorietà della recidiva è quella di cui all’art. 99 comma 5, per cui tutte le altre ipotesi continuano a mantenere il carattere della facoltatività. In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Era necessaria, quindi, adeguata motivazione.
3) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1) Già il GUP, nella determinazione della pena, non aveva tenuto conto della recidiva (peraltro contestata in termini del tutto generici), sia perchè non si trattava di recidiva specifica, sia perchè l’ultima condanna passata in giudicato si riferiva a fatti risalenti. Aveva quindi applicato, correttamente, la normativa vigente. Ha affermato questa Corte che "la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2, lett.,a), (art. 99 c.p., comma 4), cosicchè, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 c.p., comma 4, ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell’attenuante speciale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, ex art. 73, comma 5, "(cfr. Cass. pen. sez. 4^ n. 16750 dell’11.4.2007). Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. sez. 3^ n. 45965 del 25.9.2008 – P.G. in proc. Pellegrino; cfr. Cass. pen. sez. 5^ n. 4221 del 9.12.2008; Cass. sez. 4^ n. 5488 del 29.1.2009; Cass. sez. 5^ n. 13658 del 30.1.2009; Cass. sez. 5^ n. 28871 del 15.5.2009).
3.2) Con il secondo motivo di appello veniva però richiesta la rideterminazione della pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante le modalità della condotta, denotanti ridotta pericolosità sociale. Si chiedeva, inoltre e comunque, un adeguamento della sanzione irrogata alla modestia della condotta.
La Corte di Appello, pur dando atto nella parte espositiva di tali richieste subordinate, ha omesso completamente di prenderle in esame, sia pure per rigettarle. In motivazione non vi è traccia, infatti, della benchè minima argomentazione, neppure sotto il profilo del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado (peraltro, a sua volta, carente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche).
3.3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame limitatamente alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (la pena base, invece, è stata già, di fatto, determinata nel minimo edittale: anni 2 di reclusione, raddoppiata L. n. 75 del 1958, ex art. 4).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente alle circostanze attenuanti generiche.
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