Corte di Giustizia, Sentenza n. 135/2012, in causa C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF) c. Marco Del Corso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 6-6-2012

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 23, comma
21, e 40, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
promosso dalla Regione siciliana con ricorso consegnato per la
notificazione a mezzo posta il 13 settembre 2011, ricevuto il 14
settembre successivo dal destinatario Presidente del Consiglio dei
ministri, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011, iscritto al
n. 103 del registro ricorsi 2011 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno
2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice
relatore Franco Gallo;
uditi le avvocate Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione
siciliana e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il
13 settembre 2011, ricevuto il 14 settembre successivo, depositato
nella cancelleria di questa Corte il 21 settembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n.
47 del 9 novembre 2011, la Regione siciliana, in persona del suo
Presidente pro tempore, ha promosso – in riferimento al combinato
disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) – questione principale di legittimita’ costituzionale
degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a)
del comma 2], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011.
1.1.- L’impugnato comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98
del 2011 stabilisce che: «A partire dall’anno 2011, per le
autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose e’ dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle
entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012
l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo
periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L’addizionale deve
essere corrisposta con le modalita’ e i termini da stabilire con
Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa
con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la
sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato». Tale
comma dell’art. 23 e’ richiamato dal parimenti impugnato comma 2,
alinea e primo periodo, lettera a), dell’art. 40 dello stesso
decreto-legge, il quale statuisce che, a copertura di alcuni
interventi previsti dalla manovra, «si provvede […]: a) quanto a
1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di
euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a
654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro
per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 23 […]».
1.2.- Nel ricorso si afferma che le denunciate disposizioni, in
quanto applicabili – in mancanza di norme di salvaguardia – anche
alla Regione siciliana, si pongono in contrasto con i due evocati
parametri dello statuto siciliano d’autonomia, i quali stabiliscono,
rispettivamente, che: 1) «Al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi,
deliberati dalla medesima» (art. 36, primo comma, dello statuto
d’autonomia); 2) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello
Statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana,
oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita’
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime» (art. 2, primo comma, delle norme di attuazione statutaria
in materia finanziaria). Tale contrasto sussiste, ad avviso della
ricorrente, perche’: a) in base allo statuto di autonomia spettano
alla Regione siciliana non solo le entrate tributarie da essa
istituite, ma anche quelle erariali – dirette o indirette, comunque
denominate – riscosse nell’ambito del suo territorio, con la sola
eccezione di alcune entrate erariali nominativamente indicate (non
rilevanti nella specie) o caratterizzate dal doppio requisito della
"novita’" e della destinazione del loro gettito (prevista da apposite
leggi) alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalita’ contingenti o continuative dello Stato (specificate nelle
leggi medesime); b) l’addizionale erariale introdotta dalle
disposizioni impugnate e’ riferita alla tassa automobilistica, cioe’
ad un prelievo di integrale spettanza regionale, senza che siano
precisate quella specifica destinazione e quelle finalita’
particolari richieste dallo statuto per l’eccezionale riserva allo
Stato del gettito delle entrate tributarie riscosse nel territorio
della Regione; c) in particolare, la destinazione del gettito
dell’addizionale a copertura dei minori introiti elencati nell’alinea
del denunciato comma 2 dell’art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011
«non e’ idonea a rappresentare le "particolari finalita’"» richieste
dallo statuto d’autonomia per la suddetta riserva del gettito allo
Stato; e) il gettito dell’addizionale, dunque, viene attribuito allo
Stato nonostante la mancanza delle condizioni stabilite dallo statuto
d’autonomia per tale attribuzione.
2.- Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Il resistente premette,
in via generale, che le disposizioni impugnate costituiscono «forme
finanziarie "eccezionali", finalizzate a fronteggiare una situazione
economica "emergenziale"» ed alle quali sono chiamati a concorrere
tutti i livelli di governo e, quindi, anche le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome, «non potendo la garanzia
costituzionale dell’autonomia finanziaria alle stesse riconosciuta
fungere da giustificazione per esentarle da tale partecipazione». In
questo quadro di straordinaria emergenza finanziaria, prosegue il
resistente, lo Stato, nell’esercizio della potesta’ legislativa
esclusiva in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma,
lettera e, Cost.) «ben puo’ disporre in merito alla disciplina di
tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di
spettanza regionale, a condizione che non sia alterato il rapporto
tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi
fronte»; circostanza, questa, che non ricorrerebbe nella specie.
Posta tale premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri
afferma che sussistono tutti i presupposti richiesti dallo statuto
siciliano per la riserva allo Stato dell’intero gettito relativo alla
introdotta addizionale sulla tassa automobilistica, perche’: a)
l’addizionale – espressamente definita «erariale» – «possiede il
carattere della novita’, in quanto derivante da un atto impositivo
nuovo in mancanza del quale l’entrata non si sarebbe verificata»; b)
il tributo e’ stato introdotto per la copertura di oneri che sono
dettagliatamente indicati nell’art. 40, comma 2, lettera a), del
decreto-legge n. 98 del 2011 (tramite il richiamo, tra gli altri,
degli artt. 13 e 17 dello stesso decreto-legge) e che sono destinati
a coprire «specifici importi di spesa ivi quantificati»; c) le spese
al cui finanziamento e’ destinata l’addizionale presentano, inoltre,
il carattere di «nuove specifiche spese di carattere non
continuativo», in quanto «dirette a sostenere […] settori sociali
fondamentali per l’intera collettivita’ (quale la sanita’ o la
giustizia)».

Considerato in diritto

1.- La Regione siciliana ha promosso questione principale di
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 23,
comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a)], del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. L’art. 23, comma 21, prevede che, «A
partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta una addizionale
erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni
chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A
partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 10 per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento
dell’importo non versato». Il comma e’ impugnato nella parte in cui
stabilisce che l’addizionale deve essere versata «alle entrate del
bilancio dello Stato». L’art. 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera
a) del comma 2], del medesimo decreto-legge e’ impugnato nella parte
in cui prevede che, a copertura di alcuni interventi previsti dalla
manovra (indicati nell’alinea dello stesso comma 2), «si provvede
[…]: a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a
1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro
per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563
milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 […]» e, quindi, anche
dell’addizionale erariale.
Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano il combinato
disposto: 1) dell’art. 36 [rectius: art. 36, primo comma] del
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, secondo cui «Al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi,
deliberati dalla medesima»; 2) dell’art. 2 [rectius: art. 2, primo
comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), secondo cui
«Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della
Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette
o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate
tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita’
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime». Ad avviso della Regione siciliana, infatti, il denunciato
combinato disposto si pone in contrasto con gli evocati parametri
perche’ attribuisce allo Stato l’intero gettito della suddetta
addizionale erariale della tassa automobilistica regionale senza che
ricorrano entrambe le condizioni che il menzionato primo comma
dell’art. 2 delle norme di attuazione statutaria richiede per
riservare allo Stato, in via di eccezione, le entrate tributarie
erariali riscosse nell’ambito del territorio siciliano.
2.- Preliminarmente, occorre prendere atto che, successivamente
alla proposizione del ricorso, l’art. 16, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato il
secondo periodo dell’impugnato comma 21 dell’art. 23 del
decreto-legge n. 98 del 2011, variando, a partire dal 2012, l’importo
dell’addizionale da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225 a 20
euro per ogni chilowatt eccedente i 185 («A partire dall’anno 2012
l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo
periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.»).
Detto ius superveniens, tuttavia, non ha comportato la cessazione
della materia del contendere sia perche’ la disciplina relativa
all’anno 2011 (primo periodo del comma 21) e’ rimasta immutata sia
perche’ la censura della Regione e’ rivolta alla prevista riserva
allo Stato del gettito dell’addizionale, indipendentemente
dall’entita’ dell’addizionale stessa e dall’importo del suo gettito.
Ne segue che la questione deve ritenersi estesa alla nuova
formulazione dell’art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del
2011.
3.- Nel merito, la questione non e’ fondata, perche’,
contrariamente a quanto affermato dalla Regione, ricorrono nella
specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione
statutaria per l’attribuzione allo Stato del gettito dell’addizionale
erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della
Regione siciliana e cioe’: a) la novita’ dell’entrata tributaria; b)
la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di
oneri diretti a soddisfare particolari finalita’ contingenti o
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
3.1.- Occorre premettere, al riguardo, che la ricorrente non
mette in dubbio la legittimita’ della istituzione, con la normativa
statale denunciata, dell’addizionale erariale e neppure nega che
questa si innesti su un tributo (la tassa automobilistica regionale
riscossa in Sicilia) rientrante tra quelli regionali «propri
derivati», nel senso indicato dall’art. 7, comma 1, lettera b),
numero 1), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione), cioe’ tra i tributi «istituiti e regolati da leggi
statali, il cui gettito e’ attribuito alle regioni». La contestazione
della ricorrente verte esclusivamente sulla sussistenza, nella
specie, delle condizioni richieste dallo statuto siciliano e dalle
sue norme di attuazione per riservare allo Stato un tributo erariale
riscosso in Sicilia. I termini della questione, cosi’ promossa, non
sono influenzati dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario), secondo cui, «Fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita’ previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale». A parte ogni altra
considerazione, infatti, il citato comma 2 dell’art. 8: a) non
riguarda l’introduzione di addizionali erariali della tassa
automobilistica regionale; b) si applica esclusivamente alle regioni
a statuto ordinario (come risulta dallo stesso titolo del decreto) e
non a quelle a statuto speciale (tra le quali rientra, invece, la
Regione ricorrente).
3.2.- Cosi’ delimitato il thema decidendum, va rilevato che –
come espressamente riconosciuto da entrambe le parti del giudizio –
la suddetta addizionale erariale non rientra tra le entrate
tributarie che lo statuto siciliano e le sue norme di attuazione
riservano nominativamente allo Stato. Occorre accertare, percio’, se
la riserva allo Stato del gettito del prelievo disposta dalla
normativa denunciata, secondo cui l’addizionale deve essere versata
«alle entrate del bilancio dello Stato», ai sensi del primo periodo
del comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, e va
utilizzata, ai sensi della lettera b dell’alinea del comma 2
dell’art. 40 del medesimo decreto-legge, per provvedere «alle minori
entrate ed alle maggiori spese» dettagliatamente elencate nell’alinea
di tale comma dell’art. 40) sia legittimata dai parametri evocati
dalla ricorrente. In particolare, occorre verificare se sussistano
entrambe le condizioni di cui al punto 3, previste dagli indicati
parametri, per l’attribuzione del gettito all’erario statale.
3.2.1.- Con riferimento alla condizione della "novita’
dell’entrata tributaria", la giurisprudenza di questa Corte ha
costantemente affermato che, perche’ si realizzi tale condizione,
deve verificarsi un «incremento di gettito» (sentenza n. 198 del
1999), cioe’ una entrata aggiuntiva. Rileva quindi la novita’ del
provento, non la novita’ del tributo (sentenze n. 47 del 1968 e n. 49
del 1972, che hanno ritenuto "nuova" l’entrata derivante da
un’addizionale).
Ne deriva che l’addizionale erariale introdotta dalla denunciata
normativa (sia essa qualificabile come un’addizionale in senso
stretto oppure come una sovrimposta), in quanto comporta una maggiore
entrata, deve essere considerata una «nuova entrata tributaria», ai
sensi del primo comma dell’art. 2 delle norme di attuazione in
materia finanziaria dello statuto siciliano.
3.2.2.- Con riferimento alla ulteriore condizione della
"specificita’ della destinazione del gettito della nuova entrata", va
osservato che, in base agli evocati parametri, essa e’ soddisfatta
quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per
la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalita’
contingenti o continuative dello Stato specificate» nella legge
stessa.
Nella specie, l’alinea e la lettera a) dell’impugnato comma 2
dell’art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 stabiliscono che «Alle
minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 13,
comma 1, dall’articolo 17, comma 6, dall’articolo 21, commi 1, 3 e 6,
dall’articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo
32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma
20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente
articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per
l’anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 1.435,763
milioni di euro per l’anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per
l’anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l’anno 2016, a 542,563 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017, si provvede rispettivamente: a) quanto a
1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di
euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a
654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro
per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 23 […]». Secondo l’interpretazione piu’
ragionevole, conforme a Costituzione, tale disposizione va intesa nel
senso che il gettito dell’addizionale e’ interamente destinato alla
copertura delle minori entrate e delle maggiori spese indicate
nell’alinea ed e’ ripartito («quota parte») tra le svariate voci di
tali minori entrate e di maggiori spese, indipendentemente
dall’evenienza che il gettito dell’addizionale non sia sufficiente
per provvedere all’intera copertura.
Le minori entrate e le maggiori spese dettagliatamente indicate
nell’alinea del denunciato comma 2 dell’art. 40 rispondono ad
esigenze specifiche, tra loro eterogenee, di carattere ora
contingente ed ora continuativo. Rientrano tra le esigenze
contingenti quelle indicate dai seguenti articoli del decreto-legge
n. 98 del 2011 (richiamati dal citato alinea del comma 2 dell’art.
40): a) 13, comma 1 (riduzione nel 2011 e incremento nel 2015 della
dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266
del 2005); b) 17, comma 6 (incremento, nel 2011 del finanziamento
statale del Servizio sanitario nazionale); c) 21, commi 1 (proroga a
tutto il 2011 del piano d’impiego di cui all’art. 7-bis, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008), 3 (istituzione e
dotazione, nel 2011, del fondo per la promozione del trasporto
pubblico locale), 6 (spese del 2011 per la partecipazione dello Stato
a banche e fondi internazionali); d) 23, comma 44 (proroga al 30
giugno 2012 della sospensione, per quanto attiene all’isola di
Lampedusa, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi INAIL); e) 32, comma 1 (dotazione e
finanziamento dal 2012 al 2016 di un fondo per infrastrutture
finanziarie, stradali, e relativo ad opere di interesse strategico,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); f) 33,
comma 1 (istituzione nel 2012, di una societa’ di gestione del
risparmio, con capitale sociale di 2 milioni di euro); g) 38, comma
1, lettera a) (estinzione di diritto, in favore del ricorrente, del
contenzioso con l’INPS per controversie previdenziali di valore fino
ad € 500,00, pendenti in primo grado al 31 dicembre 2010); h) 40,
comma 1 (incremento della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica per gli anni 2011 e 2012).
Rientrano, invece, tra le esigenze continuative quelle indicate dai
seguenti articoli del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011
(richiamati anch’essi dal citato alinea del comma 2 dell’art. 40): a)
23, comma 8 (riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta di
acconto dell’imposta sul reddito); b) 23, comma 45 (istituzione della
zona franca di Lampedusa, a condizione della previa autorizzazione
comunitaria); c) 31 (esclusione da imposizione di alcuni proventi
derivanti dalla partecipazione ai «Fondi per il Venture Capital»); d)
23, commi da 12 a 15 (riallineamento di valori fiscali e civilistici
relativi all’avviamento ed alle altre attivita’ immateriali); e) art.
27 (agevolazioni di imposta per l’imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilita’); f) art. 37, comma 20 (spese di
funzionamento, a decorrere dall’anno 2011, del Collegio dei revisori
dei conti, chiamato ad esercitare il controllo sulla regolarita’
della gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare).
In forza di tali dati normativi deve concludersi che il gettito
dell’addizionale e’ legittimamente attribuito allo Stato perche’, nel
rispetto degli evocati parametri statutari, e’ interamente vincolato
alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalita’»
contingenti o continuative dello Stato, specificate nella legge.
4.- In base all’interpretazione qui accolta dell’impugnata
normativa, va dunque esclusa la denunciata illegittimita’
costituzionale, fermo restando che, nell’ipotesi in cui, dopo
l’integrale soddisfacimento delle «particolari esigenze» di copertura
elencate nell’alinea del comma 2 dell’art. 40, residui una quota del
gettito dell’addizionale erariale, la Regione potra’ legittimamente
rivendicare l’attribuzione di detto residuo, eventualmente sollevando
conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo
modificato dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa – in riferimento al
combinato disposto dell’art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme
di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) – dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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