Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4046 Diritti politici e civili; Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.Q., con citazione del 23 febbraio 1985 conveniva davanti al tribunale di Patti il comune di Tortorici chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 12.551.751, oltre imposte e spese, a titolo di importo maggiore per i lavori stradali effettuati dalla sua impresa, a favore dell’ente stesso. Il Comune resisteva alla domanda.

Nel Corso del giudizio con altra citazione in data 15 maggio 1993, l’attore proponeva domanda di condanna nei confronti del Comune, per il pagamento di interessi e per altre voci omesse nel primo atto introduttivo. Il Comune resisteva anche a questa domanda. I due procedimenti venivano riuniti.

La causa, pervenuta al GOA, veniva decisa il 1 febbraio del 2001.

Il Q. proponeva azione L. n. 89 del 2001, ex art. 3 convenendo in giudizio davanti alla Corte di Reggio Calabria il Ministro della giustizia. Il giudice adito condannava il resistente Ministro al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 16.546,81, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali ed extra patrimoniali.

Ricorre per cassazione con un primo atto datato 31 luglio 2008 il Q.. Quindi lo stesso ricorre nuovamente con altro ricorso, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., datato 5 novembre 2008, con il quale dichiara di voler sostituire il primo.

Il Ministro della giustizia resiste con distinti controricorsi nei confronti di entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Il primo ricorso datato 31 luglio 2008, deve essere dichiarato inammissibile giacchè esso non espone il quesito di diritto riguardo alla questione che intende sottoporre alla Corte.

3. Deve essere esaminato il ricorso da ultimo proposto, datato 5 novembre 2008, che è in quanto tale valutabile perchè precedente alla scadenza dei termini della impugnazione di cui si tratta, e mai essendo stato oggetto, nel frattempo,il primo ricorso, di decisioni di inammissibilità o di improcedibilità. 2. Quanto al primo motivo infatti, esso pur allegando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e delle correlate norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo in realtà si duole di richieste patrimoniali che il giudice del giudizio presupposto non ha accolto, quali quelle relative a pretesi maggiori costi da svalutazione monetaria o a spese legali conseguenti al credito fatto valere. La sede dell’esame di siffatte doglianze doveva essere il giudizio di impugnazione della sentenza presupposta.

Il motivo è inammissibile.

2.a. il secondo motivo lamenta la motivazione insufficiente adottata dalla Corte di merito relativamente al punto decisivo della valutazione del danno morale.

La doglianza è infondata. Il decreto impugnato motiva richiamando le circostanze del caso concreto, tra le quali rientra anche il calcolo della eccedenza dei tempi rispetto a quelli di durata ragionevole.

Inoltre la operata liquidazione di Euro 1000,00 per ciascun anno eccedente è conforme ai parametri CEDU ai quali fa riferimento il ricorrente.

3. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 700,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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