Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-01-2011, n. 2314

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Il presente ricorso viene promosso nei confronti della sentenza con la quale il giudice monocratico ha condannato l’ O. perchè, nella sua qualità di sindaco del Comune di Ugento, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ha consentito il funzionamento del depuratore di Ugento "a servizio delle marine" come impianto di smaltimento dei liquami.

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13.

Rileva, infatti, il ricorrente che il giudice ha erroneamente affermato l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente. Al contrario tale provvedimento venne adottato sulla base di una situazione di emergenza ambientale verificatasi nel periodo estivo del 2003. Inoltre, il potere di controllo del giudice penale diretto a verificare la carenza di potere del sindaco non può sconfinare in apprezzamenti di natura tecnica (v. sez. 3^, 16.6.99, n. 7748) e si ricorda che il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che – ai fini della verificazione del requisito dell’urgenza – non è necessaria una situazione di danno essendone sufficiente una di pericolo.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile perchè gli argomenti qui svolti sono i medesimi – e quindi meramente replicativi – di quelli proposti dinanzi al giudice di merito che vi ha dato risposta congrua e logica.

La difesa dell’ O., infatti, già aveva invocato in sede di giudizio di merito la necessità di far fronte ad una situazione emergenziale verificatasi a seguito dell’afflusso di turisti nel corso dell’estate del 2003 ma l’argomento era stato ritenuto dal giudicante non idoneo a legittimare il ricorso al potere di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13.

Osserva, infatti, il giudice di merito che l’assenza della prescritta autorizzazione all’utilizzo del depuratore, perchè incompleto, "risulta in modo incontrovertibile dalla missiva inviata dalla Provincia di Lecce al Comune di Ugento del 16.7.03". Altrettanto certo è che, "pur essendo privo delle prescritte autorizzazioni (il depuratore n.d.) risultava essere entrato in funzione nel periodo 5/08/2003 – 5/11/2003".

Infine, ineccepibile è il ragionamento del giudice secondo cui l’ordinanza incriminata rappresenta una potenziale causa di giustificazione, capace di eliminare l’obiettiva antigiuridicità della condotta vietata. E’, pertanto consentito al giudice penale sindacaria al fine di verificare la sussistenza della dedotta scriminante".

In tale prospettiva, conclude il giudicante, "dalla documentazione prodotta risultano carenti almeno due degli elementi necessari all’emanazione di tali provvedimenti, posto che appare evidentemente non eccezionale nè urgente la necessità di risolvere il problema dello smaltimento dei reflui in un periodo estivo per un comune come quello di Ugento, la cui attitudine alla ricezione dei turisti in tale periodo è nota e costante negli anni; essendo tale evenienza del tutto prevedibile ben avrebbe potuto il Comune fronteggiare la medesima mediante una diversa e più adeguata organizzazione delle proprie risorse senza la necessità di dover derogare ad una norma di legge".

L’indiscutibile correttezza del ragionamento che precede si salda con l’ulteriore considerazione che "le semplici opportunità o necessità finanziarie non rilevano in termini di inevitabilità" si che ben avrebbe potuto il sindaco rivolgersi ai comuni limitrofi per accordarsi su forme di smaltimento alternative a quella cui era invece ricorso.

Nè vale l’obiezione del ricorrente secondo cui il giudice penale sarebbe sconfinato dai propri poteri perchè – come correttamente si dice proprio nella decisione citata (sez. 3^, 30.4.99 sodano, Rv.

214163) – egli non ha operato apprezzamenti di natura tecnica semplicemente verificato la legittimità del ricorso all’esercizio del poter S parte del sindaco, evidenziando l’assenza dei presupposti per farlo.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, seguono, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e quella a versamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00 versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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