Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 24-01-2011, n. 2289 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.3.2009 la Corte di Appello di Cagliari, adita su impugnazione dell’imputato e del P.M., in accoglimento del gravame di quest’ultimo, riformava la sentenza in data 14.1.2005 dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, aumentando la pena inflitta a A.M., già riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno S.G.L. con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, a mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado (ed in particolare quanto alla sospensione della patente di guida per il periodo di due mesi e ai benefici di legge previsti dagli artt. 163 e 175 c.p.).

All’ A. era stato contestato di aver, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonchè per inosservanza dell’art. 141 C.d.S., commi 1, 3 e 4, e art. 191 C.d.S., cagionato la morte di S.G.L., e ciò in quanto, procedendo il (OMISSIS) alla guida dell’autovettura Citroen BX targata (OMISSIS), non ne aveva regolato la velocità, nonostante l’ora notturna e l’insufficiente visibilità dovuta alla pioggia, nè l’aveva ridotta benchè fosse in prossimità di un attraversamento pedonale, ed inoltre non aveva dato la precedenza, rallentando e fermandosi, al pedone S.G.L., che passava sulle strisce pedonali, in tal modo investendolo e scaraventandolo al suolo, tanto da provocargli lesioni personali che ne determinavano la morte, verificatasi il successivo (OMISSIS). La Corte territoriale, a differenza del primo giudice, riteneva, in accoglimento dell’appello del P.M., che non fosse intervenuto alcun contributo causale della vittima e che, come riferito dal teste Sa., dal Tribunale considerato inattendibile perchè portatore di un interesse personale al risarcimento, la vittima procedeva, sulle strisce pedonali, da sinistra verso destra.

Avverso la sentenza della Corte d’appello sarda ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di A.M. deducendo i seguenti motivi:

– la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’art. 568 c.p.p., art. 570 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), ribadendo l’eccezione d’inammissibilità dell’appello interposto dal P.M. in quanto carente d’interesse (poichè era stata comunque accolta la misura di pena richiesta dal P.M. di udienza benchè non coincidente con quello impugnante) non legittimato (non identificandosi l’impugnante nel Procuratore della Repubblica e non potendosi condividere la tesi della "delega verbale" ritenuta dalla Corte territoriale);

– il vizio motivazionale con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, assumendo che l’Impugnata sentenza, nel ribaltare quella operata dal primo Giudice sulla scorta delle risultanze della seconda consulenza tecnica (ing. Ma.) utilizzata dal Tribunale, aveva omesso di considerare come la sentenza di primo grado si fondasse non solo sulla considerazione logica di un improbabile passaggio, da sinistra verso destra, davanti ai fari dell’auto senza essere avvistato ed evitato ma anche, e soprattutto, sulla valutazione ad opera del perito (ing. Ma.) dei dati oggettivi rappresentati dalle lesioni riportate dalla vittima e dall’ubicazione dei danni presenti sull’autovettura, in base ai quali aveva sostenuto che la velocità tenuta dalla medesima non fosse superiore a 25 km/h e che il pedone-vittima stesse attraversando da destra a sinistra rispetto alla direttrice di marcia dell’auto;

– il vizio motivazionale in ordine alle regole cautelari nel caso di specie e alla condotta dell’imputato che si assume avrebbe dovuto addirittura fermarsi per evitare ostacoli invisibili a causa del buio e della fitta pioggia;

– il vizio motivazionale in ordine alla valutazione di attendibilità della deposizione del teste Sa.Lu. e alla sua incidenza nella ricostruzione del sinistro in maniera diversa rispetto alla decisione di primo grado.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

Invero, la ribadita eccezione d’inammissibilità dell’appello del P.M., oltre ad essere palesemente aspecifica sostanziandosi nella riproposizione della medesima censura respinta dalla Corte territoriale con congrua motivazione, è affetta, altresì, da manifesta infondatezza, poichè come è stato reiterata mente affermato da questa Suprema Corte, sussiste la legittimazione del sostituto procuratore a proporre impugnazione finanche in assenza di specifica delega del Procuratore titolare, considerato che, in virtù del principio generale di impersonalità dell’ufficio del Pubblico Ministero, non occorre una delega formale del titolare al sostituto procuratore – diverso da quello che ha presentato le conclusioni di udienza – designato per proporre impugnazione, con la conseguenza che essendo, comunque, la delega atto interno all’ufficio di cui va presunta l’esistenza, l’imputato non ha interesse a dolersi della sua assenza (Cass. pen. Sez. 5, n. 7636 del 12.12.2006, Rv. 236514).

Analogamente, è stato sancito il principio di diritto per cui, in tema di impugnazioni, "Il sostituto procuratore che non sia stato pubblico ministero d’udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della Repubblica può legittimamente proporre appello", poichè l’art. 570 c.p.p., va interpretato come accrescitivo e non limitativo dei poteri di rappresentanza del pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni, conferendogli una propria legittimazione all’impugnazione che resta dilatata ad ogni possibile soluzione e non vincolata alle conclusioni assunte (Cass. pen. Sez. 6, n. 18357 del 7.2.2003, Rv. 227236). Anche quanto alle residue censure, se ne appalesa la manifesta infondatezza.

Invero, non è inutile ricordare che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di Cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. Inoltre, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus: Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, Rv. 245294). Orbene, la Corte ha fornito ampia e congrua motivazione in ordine alla sua ritenuta diversa ricostruzione del sinistro con esclusione del contributo causale della vittima, nè sono decisive le argomentazioni opposte al riguardo dal ricorrente, come quello della convergenza di altri elementi sulla ricostruzione del sinistro operata dal tribunale, non apparendo gli stessi di tale potenzialità da sconvolgere gli assunti della Corte.

Il Giudice d’appello, invero, non solo ha giustamente rivalutato con adeguata e corretta motivazione la deposizione del teste oculare Sa.Lu., che accompagnava la vittima – escludendo l’ipotesi del suo mendacio basato sul mero sospetto dipendente dall’interesse personale all’esito dell’azione civile per il risarcimento dei danni che comunque gli sarebbe spettato in misura "consistente"-, secondo il quale l’attraversamento avvenne da sinistra verso destra, ma altresì supportato tale circostanza con ulteriori rilievi quali la distanza di appena un metro e mezzo dal marciapiedi alla quale si trovavano il Sa. e la vittima (onde si doveva desumere che avessero quasi completato l’attraversamento e che la vittima fosse praticamente ferma, attesa la tipologia dei danni riportati dall’auto: rottura del parabrezza) che stavano attraversando la strada in modo regolare sulle strisce "non potendo essere limitata la loro azione dalla precarie condizioni atmosferiche o dalla convinzione di essere stati avvistati dalle autovetture in transito", come ritenuto dal consulente, dal momento che è prescritto dal Codice della Strada l’obbligo per l’automobilista di fermarsi in prossimità di un passaggio pedonale. Tanto meno, può ritenersi rilevante l’osservazione – peraltro, anch’essa aspecifica, poichè mera riproposizione di analoga censura formulata dinanzi alla Corte territoriale e da quella respinta con adeguata motivazione – che ritiene inesistente la regola di diligenza che impone di arrestare la marcia per evitare ostacoli invisibili che sostanzialmente valgono a negare una regola di prudenza ineludibile: infatti è lampante, secondo logica elementare, che non solo ove ci si accorga di un ostacolo o pericolo imminente, come un pedone che sta attraversando la strada, ma anche quando la marcia sia divenuta del tutto cieca – per fittissima nebbia o altro – null’altro rimane da fare che arrestarsi, pena la propria e l’altrui incolumità.

E’ preclusa, a cagione dell’inammissibilità originaria del ricorso che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 4, 20.1.2004, n. 18641, Rv. 228349; Sez.Un. n. 32 del 2000, Rv.

217266), la possibilità di rilevare e dichiarare la relativa causa di estinzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. benchè sia ormai decorso, successivamente all’emissione della sentenza Impugnata, il termine prescrizionale per il reato contestato, come eccepito dalla difesa all’odierna udienza. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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