Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a S.D., per il reato di fimo aggravato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7;
– che la difesa dell’imputato ha successivamente fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dall’imputato;
– che, pertanto, non può che darsi luogo a declaratoria di inammissibilità del gravame, con le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
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