Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
Legge regionale n. 12/2007, art. 16, comma 6. Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’ articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 036/2008.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’11 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione
della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e
integrazioni, che prevede, all’art. 16, la concessione di
finanziamenti da parte dell’amministrazione regionale per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalita’
sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli
centri e alle zone montane;
Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con
il quale e’ stato emanato il regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12;
Considerato che le competenze in materia di assegnazione e
concessione dei contributi di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre
2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche
giovanili della Presidenza della regione, dipendente pero’
gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro,
universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata
delegata dal Presidente della regione all’Assessore regionale al
lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato
attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
Vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca;
Atteso che, a seguito della decadenza – conseguente al rinnovo
della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del 2008 –
del Comitato consultivo, previsto dall’art. 16, comma 6, della legge
regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile, si
e’ provveduto alla nomina del nuovo Comitato e cio’ con proprio
decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.;
Considerato che il termine previsto dal regolamento non
corrisponde agli obiettivi regionali del settore e alle aspettative
di enti e associazioni interessati a potenziare le attivita’ a
sostegno dei giovani, anche alla luce del fatto che il piano di
riparto per l’assegnazione dei finanziamenti previsti dall’art. 16
della legge regionale n. 12/2007 per l’anno 2008 e’ stato effettuato
a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza;
Considerato che, al fine di garantire l’accesso ai finanziamenti
per l’anno in corso e per gli anni successivi, ai soggetti di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 12/2007 appare necessario
procedere alla modifica del termine di presentazione delle domande,
gia’ previsto dall’art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto
n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e di posporlo al 31
marzo, provvedendo contestualmente alla modifica formale dei
riferimenti agli uffici regionali originariamente indicati come
competenti in materia;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere legittimamente alle
modifiche del «Regolamento di attuazione degli interventi per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile ai sensi dell’ art. 16, comma 6
della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008,
n. 036/Pres.;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
Visto l’art. 42 dello statuto d’ autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n.
120;
Decreta:
1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12,
(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno
delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con proprio decreto
12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0331&tmstp=1255513775045