Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) C.D. ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che l’ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente previsto dall’art. 116 C.d.S., comma 13; reato commesso in (OMISSIS).

A sostegno del ricorso si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto la sentenza impugnata avrebbe escluso che l’imputato si esercitasse alla guida attribuendo a lui l’onere di provare che la persona che si trovava al suo fianco svolgesse funzioni di istruttore e possedesse i requisiti richiesti per svolgerle.

Il ricorrente si duole inoltre che la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla richiesta di applicazione dei benefici di legge.

2) Il ricorso va dichiarato inammissibile in conformità delle richieste del procuratore generale.

Malgrado i motivi siano, nel ricorso, qualificati con il richiamo a quelli previsti dall’art. 606 c.p.p. nella sostanza le censure proposte attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale laddove ha escluso che potesse ritenersi provato che la persona che si trovava a fianco dell’imputato svolgesse effettivamente l’attività di istruzione alla guida e che possedesse i requisiti per svolgere l’attività di istruttore.

E se è vero che non può attribuirsi all’imputato l’onere della prova sulle circostanze indicate è invece da ritenere che esistesse quanto meno un onere di allegazione sul quale il giudice poteva esercitare i suoi poteri istruttori mentre neppure risulta che la persona in questione sia stata indicata come testimone.

Con il ricorso si chiede, in buona sostanza, che la Corte intervenga sui criteri di valutazione della prova utilizzati dal giudice di merito; il che non è consentito al giudice di legittimità. 3) Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso non risultando che l’imputato abbia chiesto l’applicazione dei benefici di legge nel giudizio di primo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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