Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilita’ (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 9 del 7 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione, in conformita’ con quanto stabilito dall’art. 7
dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e successive modifiche, al fine di
garantire alle persone con disabilita’ ed ai loro nuclei familiari la
presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove
politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di
disabilita’, anche attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del
principio opportunita’;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la liberta’ di
scelta, l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura
delle persone con disabilita’, con particolare riguardo alle
condizioni di gravita’;
d) garantire alle persone disabili un approccio
multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della permanenza
nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo
delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale
e locale, le famiglie delle persone con disabilita’, anche
promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione
all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in
un’ottica di integrazione con particolare riferimento alle strutture
socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale
da assicurare la continuita’ del percorso personalizzato nelle varie
fasi della vita ed evitare processi di emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di
comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilita’ e
finalizzate ad assicurare l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai
trasporti, nonche’ ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per
una migliore qualita’ della vita.
Art. 2
Centro di accesso unico alla disabilita’
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonche’
l’efficiente gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai
disabili e ai loro nuclei familiari ed allo scopo di promuovere,
sostenere, armonizzare le azioni ed i servizi di cui alla presente
legge, in ciascun ambito distrettuale, all’interno del punto unico di
accesso integrato sanitario e sociale, e’ istituito il Centro di
accesso unico alla disabilita’, di seguito denominato CAUD in grado
di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilita’.
2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai
servizi per la disabilita’;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti
alle prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei
rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di
garantire il diritto alle pari opportunita’;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con
particolare riferimento alla disabilita’ grave, in stretta
collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio,
anche al fine di predispone la scheda individuale di cui all’art. 9
ed attivare percorsi di integrazione attraverso gli interventi di cui
all’art. 4;
e) attivare un’equipe multidisciplinare e una rete territoriale
in grado di garantire unitarieta’ nella fase di analisi della
domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in
carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato,
in una logica di continuita’ assistenziale e responsabilita’ sul
conseguimento dei risultati. La struttura individua un operatore di
riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte,
la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del
terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli
utenti e le categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano socio-sanitario di
zona.
Art. 3
Destinatari
1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilita’ come definite dall’art. 3 della
legge n. 104/1992;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini
del riscontro di un’eventuale disabilita’;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e
b).
Art. 4
Linee di intervento
1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’art. 1
sono perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuita’ e l’interdisciplinarita’ della
presa in carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei
servizi e le realta’ sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione
socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la
riabilitazione, l’assistenza personale, l’accompagno, la mobilita’,
l’istruzione, l’inserimento lavorativo e sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una
vita indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al
momento in cui la persona con disabilita’ si trovi temporaneamente o
stabilmente priva di adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per
le famiglie che assistono persone con disabilita’;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano
quale rete di sostegno e promozione sociale denominate «Con Noi Dopo
di Noi»;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinche’ lo stesso possa rimanere
integrato nel proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno
familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale
che attraverso la promozione di specifiche attivita’;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale
responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di
ippoterapia e pet therapy, anche ai fine di sviluppare azioni
territoriali che integrino l’attivita’ produttiva agricola, le aree
verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a
favore di persone con disabilita’.
Art. 5
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali»
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’art. 7 della legge
regionale n. 41/2003 e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) Comunita’ alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle
strutture di tipo familiare di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), a
bassa intensita’ assistenziale, parzialmente autogestita, con
limitata capacita’ ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in
situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che
mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di
operatori in maniera continuativa.».
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0559&tmstp=1255513775046