Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
Modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: «Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18 (Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie
di mutuo soccorso operanti in Molise), e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale alle Politiche
sociali, la Consulta per la mutualita’ integrativa.».
2. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla Consulta per la mutualita’ integrativa competono il
parere sui progetti e sugli interventi previsti all’art. 7 nonche’
gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.».
3. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. La Consulta per la mutualita’ integrativa, presieduta
dall’Assessore alle politiche sociali o da un suo delegato, e’
costituita dai seguenti componenti:
a) il direttore della Direzione generale competente;
b) il responsabile del Servizio programmazione politiche
sociali e coordinamento terzo settore;
c) il responsabile del Servizio assistenza socio-sanitaria;
d) il responsabile del Servizio promozione e tutela
dell’occupazione;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione.».
Art. 2
Modifiche all’art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale alle politiche
sociali, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento
terzo settore, l’Albo regionale delle Societa’ operaie – Societa’
operaie di mutuo soccorso.».
2. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. Le istanze devono essere indirizzate alla Direzione generale
regionale competente, Servizio programmazione politiche sociali e
coordinamento terzo settore, che, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, verifica se la societa’ abbia esercitato ed eserciti
attivita’ mutualistica e persegua i fini dettati dall’art. 1 della
legge 15 aprile 1886, n. 3886, e, qualora sussistano i requisiti,
provvede all’iscrizione all’Albo.».
3. I commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo
2000, n. 18, sono abrogati.
Art. 3
Modifiche all’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 24
marzo 2000, n. 18, dopo le parole: «agevolazioni regionali» sono
aggiunte le parole: ”, entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno”.
Art. 4
Integrazione all’art. 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le SMS iscritte nell’Albo
regionale presentano le istanze per l’accesso ai benefici di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 entro e non oltre il 30 settembre di
ogni anno.».
Art. 5
Abrogazione dell’art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. L’art. 8 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
abrogato.
Art. 6
Rinvio ad atti attuativi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce i criteri e le modalita’ per la concessione dei benefici
previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18.
2. In fase di prima applicazione le istanze per l’accesso ai
benefici dli cui all’art. 4 sono presentate entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bolletino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0269&tmstp=1255513775046