Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 4247

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma – con sentenza n. 34844/2001 – ha dichiarato inammissibile per mancanza dell’autorizzazione assembleare l’azione di responsabilità sociale, proposta ai sensi dell’art. 22 c.c. dall’Associazione Italiana della Caccia (Italcaccia) contro gli ex amministratori, G.R., M.G.A. e U.T., ed ha condannato l’attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Proposto appello da Italcaccia, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 15 dicembre 2004 – 10 febbraio 2005 n. 640 la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado – ha annullato la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni, compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Il G. e il G.A. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Italcaccia con controricorso.

Motivi della decisione

1.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti "Violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5" in relazione: alla necessità dell’autorizzazione (primo motivo); all’omesso esame della sentenza penale di appello (secondo motivo); all’omessa motivazione sulle spese di lite (terzo motivo).

2.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si fonda su argomentazioni a sostegno della necessità dell’autorizzazione assembleare per proporre azione di responsabilità contro gli amministratori, necessità che la sentenza impugnata ha riconosciuto, accogliendo la tesi degli appellanti.

Il secondo motivo è inammissibile poichè si limita a contestare il merito della decisione di appello, nella parte in cui ha negato agli odierni ricorrenti il risarcimento dei danni nonostante le sofferenze loro procurate da un processo penale, senza porre in evidenza illogicità o incongruenze della motivazione, che risulta invece adeguatamente argomentata.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto investe la compensazione delle spese, cioè un capo della decisione rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

La decisione risulta adeguatamente motivata e non è meritevole di censura, avendo anche richiamato a supporto della compensazione delle spese la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di appello.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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