T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 674 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il provvedimento impugnato, il Comune ha intimato al ricorrente la sospensione dei lavori edilizi abusivi ai sensi dell’art. 4 della L. 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che, per giurisprudenza consolidata della sezione in materia, "È manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 4 comma 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47." (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009ì, n. 8644);

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

Considerato, altresì, che si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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