Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 27-01-2011, n. 3030 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 21.12.2010 ha disposto la consegna del cittadino romeno L.M.O. per l’esecuzione della pena cui il richiesto era stato condannato dal Tribunale di Botosani con sentenza del 4.6.2010, per il reato di "abbandono domestico", per il mancato pagamento degli alimenti ai due figli minori, dopo il divorzio.

2. Ricorre nell’interesse del L. il difensore fiduciario, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 18, lett. R, perchè il processo romeno era stato celebrato in absentia e il ricorrente non avrebbe avuto notizia nè dell’inizio del procedimento penale a suo carico nè della stessa sentenza di condanna.

3. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo al tempo stesso manifestamente infondato e generico.

La Corte distrettuale ha infatti in proposito specificamente richiamato la disciplina processuale romena, che consente la rinnovazione del giudizio nel caso esso si sia svolto in assenza dell’imputato, e la giurisprudenza di questa Corte che ha insegnato che, quando lo Stato emittente assicuri tale ulteriore giudizio, non sussiste la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. G (da ultimo Sez.6, sent. 46224/2009).

Su tali punti nulla dice il ricorso, che si limita a riproporre le richieste motivatamente già disattese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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