Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009
Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))»
(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita’ della ricettivita’ turistica))», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell’art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. Dopo l’art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ inserito il seguente: «Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). – 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalita’ stabilite all’art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima puo’ essere derogata dal comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero. 2. Nelle pertinenze e’ consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell’immobile costituente l’esercizio alberghiero.».
Art. 2
Modifica dell’art. 14 del decreto del presidente della provincia 25
settembre 2003, n. 28-149/Leg.
1. Il comma 3 dell’art. 14 del decreto del presidente della
provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e’ sostituito dal
seguente:
«3. L’unita’ abitativa si considera dotata di bagno privato
completo se la medesima e’ fornita di almeno un lavandino, una vasca
o una doccia ed un wc; per le unita’ abitative senza bagno privato il
bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi
previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno
delle abitazioni private.».
Art. 3 Modifiche dell’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. 1. All’art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui all’art. 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o piu’ esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche: a) accessibilita’ diretta dall’esercizio alberghiero; b) dotazione accessoria dimensionata alla capacita’ ricettiva degli esercizi alberghieri interessati». b) il comma 3 e’ abrogato; c) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. L’allegata tabella D-bis fissa le condizioni minime per l’attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica