Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 27-01-2011, n. 3046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Quanto segue:

P.F.D. è imputato del delitto ex artt. 110 – 477 – 482 c.p. per aver fornito al fratello latitante P.G. la sua carta di identità, sulla quale G. applicava o faceva applicare la propria fotografia.

La CdA di Milano, con sentenza 6.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il P. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del predetto reato.

Ricorre per cassazione personalmente l’imputato e deduce violazione di legge in quanto:

1) erroneamente è stato ritenuto il concorso poichè egli non ha dato alcun contributo – nè materiale, nè psicologico – alla commissione del falso, essendo del tutto irrilevante la condotta eventualmente tenuta dopo la consumazione del reato;

2) erroneamente è stata contestata la fattispecie criminosa ex art. 482 c.p., in luogo di quella ex art. 378 c.p.. Se davvero l’imputato ha "fornito" il suo documento al fratello, allora egli ha semplicemente agevolato la commissione del falso, senza concorrervi.

La falsificazione della carta di identità va addebitata a G. e non al presunto "fornitore". F. avrebbe, al più, aiutato il fratello a sottrarsi alle ricerche della Autorità, ma l’applicazione della foto di G. sul suo documento non può essere a lui attribuita.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Consegue condanna alle spese del grado.

Il concorso di persone nel reato sussiste quando "più persone concorrono (appunto) nel medesimo reato".

Conseguentemente, in un reato di falso non può certamente dirsi estraneo alla azione delittuosa colui che, consapevolmente, fornisce il documento da falsificare, proprio allo scopo di consentire che su di esso si verifichi la immutatio veri.

E’ noto che proprio il "meccanismo" previsto dall’art. 110 c.p. consente di considerare responsabile di un reato anche colui che non ebbe a compiere l’azione tipica, me che comunque dette un contributo alla sua realizzazione.

Per contributo, ovviamente, deve intendersi quella azione, senza la quale la condotta tipica non si sarebbe verificata, o, il che è lo stesso, si sarebbe verificata con modalità diverse.

P.F.D., per come accertato dai giudici di merito (e non contestato nei motivi di ricorso), fornì al fratello la sua caria di identità perchè costui vi applicasse o vi facesse applicare la sua fotografia. Ciò consentì (o avrebbe potuto consentire, non ha rilievo alcuno) al latitante G. di assumere la identità del fratello F.D..

Che poi tale condotta possa essere inquadrata anche sotto lo schema del delitto di favoreggiamento personale (sia pure inutiliter ex art. 384 c.p.), non cambia i termini della questione in quanto, evidentemente, il favoreggiamento fu consumato attraverso il contestato reato di falso.

Come ha giustamente osservato la CdA si sarebbe potuto contestare il concorso formale tra i due delitti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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