Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 11.3.2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a Z.V., su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione per i reati di cui all’art. 589 c.p., artt. 186 e 187 C.d.S., in relazione all’incidente stradale avvenuto il (OMISSIS).
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo vigente all’epoca dei fatti (vedi L. 21 febbraio 2006, n. 102), espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di guida fino a quattro anni e il comma 2 bis stabilisce che tale sanzione è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e sgg..
E’ dunque evidente che, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida èprevista dalla legge per il reato attribuito all’imputato e il giudice avrebbe dovuto provvedere al riguardo.
Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la sentenza delle sezioni unite Bosio (Cass. S.U. 27.5.1998 n. 5) ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218., comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in questione con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere giudice di pace, che provvedere alla applicazione della sanzione accessoria secondo i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere .
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