Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10
novembre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’, la durata e
le altre condizioni della gestione dell’aeroporto civile di Bolzano,
in esecuzione dell’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974,
n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la
societa’ di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni
coinvolte nella gestione dell’aeroporto, con riferimento alle
rispettive competenze. In particolare esso disciplina:
a) lo sfruttamento dell’area destinata all’aeroporto di Bolzano
per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire
l’operativita’ dell’aeroporto di Bolzano nei confronti
dell’aviazione;
b) l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale;
c) la gestione dei servizi di assistenza a terra;
d) gli standard qualitativi dei servizi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «provincia»: la provincia autonoma di Bolzano;
b) «aeroporto»: l’area sita nei comuni di Bolzano e Laives,
destinata all’atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili,
inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico
aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonche’ gli impianti
necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;
c) «gestore»: soggetto incaricato dalla provincia della
gestione totale dell’aeroporto, del coordinamento delle attivita’ dei
vari operatori presenti nell’aeroporto, nonche’ della gestione dei
servizi di assistenza a terra;
d) «concessione»: il provvedimento della provincia per
l’affidamento della gestione;
e) «assessore alla mobilita»: l’assessore o assessora
competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale;
f) «servizi di linea»: i servizi di trasporto aereo regolari
con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di
mobilita’ da o verso la provincia di Bolzano;
g) «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita
di valida licenza di esercizio.
Art. 3 Rapporti cori organismi statali 1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attivita’ di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l’ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.
Art. 4
Compiti del gestore
1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento
economico dell’aeroporto. Questi:
a) deve garantire la piena funzionalita’ dell’aeroporto;
b) e’ responsabile della manutenzione e di ogni intervento
relativo ad opere edili o di genio civile;
c) e’ responsabile della sicurezza, che assicura mediante
l’attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e
dalla pratica atte ad evitare sinistri o l’intrusione di terzi;
d) svolge i servizi di cui all’art. 5;
e) e’ competente per l’attivita’ di marketing nei confronti dei
clienti, di operatori turistici e vettori aerei.
2. Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve
attenersi alle direttive impartite dalla provincia.
Art. 5
Servizi affidati al gestore
1. Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi di
assistenza a terra, e cioe’ i servizi di handling e quanto necessario
alla piena funzionalita’ dell’aeroporto, cosi’ come definito nel
contratto di servizio di cui all’art. 9.
Art. 6
Concessione
1. La provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui
agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneita’
giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all’art. 7.
2. La concessione deve contenere:
a) le generalita’ del concessionario;
b) la durata della concessione.
3. Alla concessione sono allegati:
a) il contratto di servizio di cui all’art. 9;
b) l’atto di definizione degli standard di cui all’art. 15.
4. La durata della concessione non puo’ essere superiore ad
anni 20.
Art. 7 Requisiti 1. La concessione di cui all’art. 6 puo’ essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) onorabilita’; b) capacita’ finanziaria; c) competenza professionale.
Art. 8 Affidamento in house 1. E’ consentito l’affidamento in house, a condizione che la provincia eserciti il controllo analogo in ragione dei principi fissati in materia.
Art. 9
Rapporti con la provincia
1. Il rapporto tra il gestore e la provincia e’ disciplinato dal
contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti
ed obblighi ed in particolare:
a) lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
b) l’erogazione dei servizi;
c) i livelli qualitativi e di sicurezza;
d) gli standard qualitativi di cui all’art. 15.
2. Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una gestione
efficiente dell’infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle
risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare
all’approvazione della provincia un piano d’impresa, comprendente i
programmi di finanziamento e di investimento nonche’ di svolgimento
dei servizi e compiti affidati.
3. Nel contratto di servizio e’ definito il corrispettivo che la
provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti
affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty
dovuti per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 5. Tale
corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari
categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualita’ del
servizio da prestare.
Art. 10
Validita’
1. La provincia, in qualsiasi momento, puo’ verificare o
richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento
dei requisiti dichiarati all’atto del conferimento della concessione.
2. Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una carenza
nell’organizzazione dell’impresa, la provincia puo’ confermare la
concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla
riorganizzazione dell’impresa e comunque non superiore al periodo di
dodici mesi, purche’ non sia compromessa la sicurezza del servizio.
3. Il gestore deve richiedere alla provincia l’autorizzazione
prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica
dell’impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o
acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.
4. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di
quanto stabilito dal presente articolo, la provincia provvede
periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando
comunque la possibilita’ di procedere, in qualsiasi momento, ad
apposite verifiche circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti
obblighi e requisiti.
Art. 11
Revoca
1. La concessione e’ revocata qualora:
a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
b) siano state commesse gravi irregolarita’ nell’esercizio dei
servizi previsti nel contratto di servizio di cui all’art. 9;
c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla
provincia ai sensi del presente regolamento;
d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal
contratto di servizio di cui all’art. 9;
e) nei confronti del gestore risulti attivata una procedura
concorsuale;
f) venga accertata l’impossibilita’ di realizzare, entro un
ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, cosi’
come richiesto dalla provincia in sede di verifica ai sensi dell’art.
10.
Art. 12 Utilizzo 1. Il gestore deve mettere l’aeroporto a disposizione dell’aviazione. 2. Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla provincia, determina il corrispettivo dovuto dall’aviazione per l’utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.
Art. 13 Contabilita’ 1. Il gestore deve utilizzare una contabilita’ che evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita’. 2. I dati contabili sono comunicati annualmente alla provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi. 3. Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facolta’ di estrazione dei dati da parte della provincia o di soggetti all’uopo incaricati.
Art. 14
Prospetto informativo
1. Il gestore, sulla base delle indicazioni e prescrizioni della
provincia, elabora un prospetto informativo, secondo le modalita’
definite nel contratto di servizio di cui all’art. 9.
Art. 15 Sistema di qualita’ 1. Con il contratto di servizio di cui all’art. 9 sono imposti al gestore: a) standard qualitativi dei servizi; b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente. 2. Gli standard sono definiti dalla provincia in coerenza con il piano d’impresa di cui all’art. 9.
Art. 16
Sanzioni
1. La provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal
gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all’art. 15,
secondo le modalita’ definite nel contratto di servizio di cui
all’art. 9.
2. A tal fine sono parametri di riferimento:
a) lo sviluppo del volume di traffico;
b) la soddisfazione dell’utenza attraverso sondaggi sulla
clientela, con l’uso di apposite schede di intervista;
c) il funzionamento dell’infrastruttura.
3. Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla
provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se cio’
non e’ prevedibile ne’ influenzabile da parte del gestore. Il gestore
sara’ in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo,
gli standard richiesti.
4. Il contratto di servizio di cui all’art. 9 prevede apposite
sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi
assunti dal gestore.
Art. 17
Comitato tecnico di gestione
1. E’ costituito il «Comitato tecnico di gestione», di cui fanno
parte due rappresentanti della provincia e un o una rappresentante
del gestore.
Art. 18
Infrastruttura aeroportuale
1. Il gestore puo’ prevedere, per mezzo del piano d’impresa di
cui all’art. 7, i lavori necessari alla manutenzione, all’adeguamento
e al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, incluse le
pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei
compiti e dei servizi assegnati. La provincia puo’ approvare anche
solo parte delle opere previste nel piano d’impresa oppure integrare
le stesse.
2. La provincia puo’ incaricare dell’esecuzione delle opere
necessarie direttamente il gestore, purche’ sussistano i necessari
presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra
societa’ da essa controllata.
3. La ripartizione della spesa necessaria all’esecuzione dei
lavori viene stabilita mediante protocollo d’intesa tra il gestore e
la provincia.
4. Tutti gli interventi gravanti sull’infrastruttura aeroportuale
devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei
trasporti e con l’ENAC.
Art. 19
Attuazione
1. Tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
regolamento sono adottati dall’assessore alla mobilita’.
Art. 20
Norma transitoria
1. All’attuale gestore dell’aeroporto, che svolge i compiti e i
servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la
concessione di cui all’art. 6 e’ rilasciata per una durata non
superiore a venti anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti
previsti dal presente regolamento e a condizione che alla provincia
siano riconosciuti i poteri di cui all’art. 8, comma 2.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 13 novembre 2008
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 31
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0154&tmstp=1256888425038