Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il GIP presso il Tribunale di Catania, con ordinanza depositata in data 01.02.2010 e notificata lo stesso giorno, convalidava l’arresto in flagranza nei confronti di:
M.R.G.:
perchè indagato per i reati di – furto aggravato – rapina aggravata – lesioni personali, fatti avvenuti in data (OMISSIS);
L’indagato propone impugnazione mediante ricorso per Cassazione deducendo:
MOTIVI:
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c).
Il ricorrente censura il provvedimento di convalida poichè sarebbe stato emesso a seguito di una richiesta di convalida avanzata tardivamente dal PM;
– invero, a parere del ricorrente, sebbene nel verbale di arresto era indicato il giorno 29.01.07 alle ore 15,00, l’arresto era avvenuto alle ore 10,30, come risultava da una serie di documenti, citati nel ricorso;
– la richiesta di convalida era stata avanzata dal PM il 31.01.2010 alle ore 19,00 in violazione del termine di ore 48 previsto dall’art. 390 c.p.p., comma 1, sicchè, al di là della questione inerente l’orario esatto, l’arresto era da ritenersi inefficace;
L’ordinanza del GIP andava perciò cassata.
Motivi della decisione
Il ricorso è proposto dinanzi a questa Corte di Cassazione ex art. 391 c.p.p., comma 4 e, pertanto, andava soggetto ai termini di impugnazione che l’art. 585 c.p.p. fissa in gg. 15 per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (come nella specie) con decorrenza dalla notifica.
Dagli atti emerge che l’ordinanza di convalida dell’arresto, qui impugnata, è stata depositata in data 01.02.2010 e notificata dall’Ufficio Matricola lo stesso giorno a mani dell’indagato detenuto; (vedi al riguardo gli atti trasmessi su richiesta del PG ed allegati in atti) la presente impugnazione risulta tardiva perchè avanzata il 13.03.2010, allorchè il termine di gg. 15 previsto a pena di decadenza dall’art. 585 c.p.p., era ormai decorso; Consegue, ai sensi dell’art. 591 c.p.p. l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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