Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 69 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’impresa "Costruzioni San Giuseppe di La.Vi. & C" s.a.s. impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il verbale di gara dei giorni 13, 14 e 20 maggio relativo all’aggiudicazione all’impresa Astone Costruzione dell’appalto concernente il "completamento dei lavori di rifacimento della rete fognante generale del Comune di Favara – 3° stralcio.

Con sentenza n. 370 del 14 gennaio 2010, il giudice adito accoglieva in parte qua il ricorso incidentale proposto dall’Impresa Astone Costruzioni e dichiarava improcedibile il ricorso principale.

Ad avviso di detto giudice, era fondata la censura con cui l’impresa controinteressata sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver la mandante Guasto Costruzioni s.r.l. prodotto un attestato SOA incompleto e inidoneo a consentire la regolare partecipazione alla procedura, avendo nella domanda di partecipazione alla gara dichiarato di avere un direttore tecnico e un condirettore tecnico, mentre nell’attestato SOA non v’è menzione del condirettore tecnico.

La società ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resistono al ricorso l’U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di Agrigento e la controinteressata "Astone Costruzioni".

Quest’ultima ha, altresì, proposto appello incidentale. Il Collegio reputa opportuno, ai fini della decisione della controversia, disporre il seguente accertamento istruttorio: acquisizione di una relazione con chiarimenti sulla qualificazione posseduta dalla sig.ra Mi.Ta.En. come condirettore tecnico.

All’esecuzione dell’incombente istruttorio provvederà l’U.R.E.G.A., Sezione provinciale di Agrigento, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.

Resta riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, dispone l’incombente istruttorio indicati in motivazione.

Rinvia la trattazione dell’appello a udienza che sarà successivamente fissata.

Così deciso in Palermo, il 18 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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