Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12.05.2010, emessa sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Gup del Tribunale di Lecce applicava a M.G. la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati, riuniti in continuazione, di detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine, ricettazione ed omessa denuncia di munizioni. Con la stessa sentenza era disposta la confisca di tutte le armi e munizioni in sequestro, nonchè la revoca delle autorizzazioni di polizia rilasciate in favore dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava il gravame denunciando violazione di legge: a) per la confisca anche di armi legittimamente detenute; b) per la revoca delle autorizzazioni di polizia non consentita, L. n. 110 del 1975, ex art. 23, comma 5, in esito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigetto con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero del tutto correttamente il Tribunale ha disposto la confisca di tutte le armi in sequestro, e dunque anche di quelle fino ad allora debitamente denunciate dal M., atteso che l’applicazione della pena per il reato di armi clandestine comporta, L. n. 110 del 1975, ex art. 23, comma 5, la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la loro conseguente e doverosa confisca. In tal senso del resto è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va richiamata e ribadita (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 5176 in data 10.01.1996, Rv. 204664, P.M. in proc. Ciardullo) secondo l’evidente rado legis del venir meno delle condizioni legittimanti in capo a chi abbia detenuto armi clandestine, come tali estranee al circuito legale della loro conoscibilità ed identificazione, nonchè espressione di atteggiamento soggettivo di inaffidabilità, del tutto antipodico al rapporto di leale corrispondenza che ogni autorizzazione di Polizia comporta. Tale obbligata confisca è ben pronunciata anche in sede di patteggiamento – nella fattispecie allargato – proprio in forza della sua obbligatorietà ex lege essendo in rapporto di connessione automatica con il titolo di reato ritenuto.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.G. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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