T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-01-2011, n. 425 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente fondazione ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia ha annullato, ai sensi dell’art. 159 del d.l.vo 22 gennaio 2004, n.42, l’autorizzazione paesistica n. 28 ad essa ricorrente rilasciata il 09.04.2009 dall’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri.

Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito con memoria di stile.

Si è costituito altresì il controinteressato, instando per la reiezione del ricorso.

Il comune di Capri non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelativa del provvedimento, sotto il profilo dell’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile..

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato, articolata nella memoria di costituzione della M.P. s.r.l.

Deve, infatti, osservarsi come da tempo la giurisprudenza abbia chiarito che "… l’autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l’annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all’esposto e al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato" (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 luglio 2010, n. 16811,, T.A.R. Umbria Perugia, 30 marzo 2010, n. 229, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 luglio 2009, n. 1328, T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 21 maggio 2008, n. 259).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento della Soprintendenza oggetto del presente gravame ha annullato, ai sensi dell’art. 159 del d.l.vo 22 gennaio 2004, n.42, il provvedimento comunale di autorizzazione all’installazione di un tratto di servoscala posto all’esterno di un edificio vincolato e adibito a scuola materna ed elementare.

L’annullamento risulta disposto per la ravvisata sussistenza di un difetto di istruttoria del provvedimento comunale di autorizzazione, desunto sia dal fatto che lo stesso non avrebbe rilevato l’incompatibilità dell’intervento con le prescrizioni del piano territoriale paesistico, sia dal fatto che il comune non avrebbe ponderato adeguatamente la possibilità di praticare altra soluzione tecnica di minor impatto prospettico.

Tale determinazione, a giudizio di parte ricorrente, violerebbe l’art. 4, commi 4 e 5, della legge 9 gennaio 1989, atteso che l’annullamento dell’autorizzazione avrebbe potuto essere pronunciato solo laddove l’autorizzazione dell’opera avesse recato "un serio pregiudizio" al bene tutelato, la cui ricorrenza andava evidenziata con specifica motivazione, riferita alla natura e alla serietà del pregiudizio, nonché alla sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca, anche con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

La motivazione dell’atto della Soprintendenza, inoltre, sarebbe carente anche perché riferita ad una non meglio specificata incompatibilità dell’opera con il p.t.p. e il provvedimento sarebbe a sua volta affetto da difetto di istruttoria atteso che non tiene conto del fatto che il comune ha considerato, escludendola, la soluzione di collocazione alternativa del servoscala su altro lato del palazzo.

Infatti, con delibera di giunta n. 437 del 10 dicembre 2008, il Comune di Capri ha annullato una precedente delibera (n. 36, del 5 febbraio 2008, con la quale era concessa l’occupazione di suolo pubblico funzionale a diversa installazione dell’opera), rilevando altresì come la C.E.I. si fosse espressa negativamente sulla soluzione progettuale alternativa.

Il provvedimento, infine, sarebbe stato adottato prima della scadenza del termine di trenta giorni nel corso dei quali la stessa Soprintendenza aveva disposto che il procedimento fosse sospeso al fine di compiere un approfondimento istruttorio.

La prospettazione merita di essere condivisa.

In primo luogo occorre richiamare il più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ".. in base alle disposizioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5, l. n. 13 del 1989 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela ai sensi della l. n. 1089 del 1939 "solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato", con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato… in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato" (cfr. ex multsi, T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 05 aprile 2007, n. 1122, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 febbraio 2002, n. 1061).

Occorre, inoltre, considerare come il provvedimento gravato, oltre ad essere completamente carente di indicazioni relative al presunto pregiudizio e alla gravità dello stesso, sia effettivamente affetto, come sostenuto da parte ricorrente, da carenza motivazionale e istruttoria.

Deve, infatti, osservarsi come il richiamo alla violazione del P.T.P. sia estremamente generico e sostanzialmente incomprensibile, atteso che non risulta richiamato né il contenuto né il numero dell’articolo contenente la disposizione eventualmente violata.

Né, alla luce della citata delibera comunale n. 437 del 10 dicembre 2008, prodotta in copia da parte ricorrente, può dirsi sussistente il difetto di istruttoria posto a base del provvedimento della Sorprintendenza.

Il comune ha, infatti, valutato la soluzione alternativa con provvedimento rimasto, peraltro, inoppugnato, nel corso dell’istruttoria del quale è stato anche acquisito un parere della C.E.I., condiviso dalla giunta municipale, contrario alla soluzione alternativa propugnata dalla controintessata.

L’atto gravato va dunque annullato, con assorbimento di ogni altra censura.

Il ricorso va respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno non essendo stato fornito alcun supporto probatorio alla quantificazione indicata in atti.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge, invece, la domanda risarcitoria

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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