Servizio offerto dal dott. Domenico CIRASOLE
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.9.2004, Na. Co., premesso di lavorare alle dipendenze dell’Ausl Ta/x con qualifica di coadiutore amministrativo (categoria B) ma di avere svolto dall’1.9.1998 mansioni di collaboratore amministrativo (categoria D), chiedeva condannarsi il datore di lavoro a corrispondere in suo favore la somma di euro 55.624,33 a titolo di differenze retributive conseguenti all’espletamento delle mansioni superiori.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
La domanda è infondata.
È vero, infatti, che, a norma dell’art. 56 co. 6 d.l.vo 3.2.1993, nel testo sostituito dall’art. 25 d.l.vo 31.3.1998 n. 80, poi modificato dall’art. 15 d.l.vo 29.10.1998 n. 387 e corrispondente ora all’art. 52 co. 5 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, l’assegnazione è nulla,