Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2010) 28-01-2011, n. 3070 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Firenze concesse l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., rideterminò la pena in anni tre di reclusione e confermò nel resto la sentenza 8.1.2008 del tribunale di Firenze, che aveva dichiarato G.E. colpevole di due reati di violenza sessuale per avere in due occasioni, spingendola contro un muro e bloccandola per i polsi, costretto S.N. (invalida civile al 46%) a subire atti sessuali palpeggiandola sul corpo e nelle parti intime.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) manifesta illogicità della motivazione e valutazione contraddittoria ed apparente dei fatti. Lamenta che il giudice del merito non ha compiuto una adeguata valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Illogicamente il giudice ha ritenuto impossibile che la donna avanzasse una denunzia non veritiera solo per il contrasto tra le parti derivante dalla vendita dell’appartamento.

Risulta infatti che il contrasto era reale ed effettivo, aveva causato gravi litigi e discussioni, ed era tale che la donna all’epoca evitava ogni contatto con l’imputato mediandolo con i propri professionisti.

Questo era l’oggetto della richiesta prova testimoniale dell’arch.

C., che immotivatamente la corte d’appello ritenuto superflua.

Alla luce di tale contrasto era incredibile il racconto della donna circa le modalità dell’incontro.

Il giudice del merito ha quindi completamente disatteso elementi di fatto decisivi, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

Lamenta poi che il giudice del merito ha omesso di considerare lo stato di incapacità mentale di cui soffre la persona offesa, stato che può averla indotta a sopravvalutare atteggiamenti eventualmente sconvenienti ed inopportuni.

La corte d’appello ha poi completamente frainteso il senso della specifica contestazione rivolta al modo in cui la donna si era presentata la sera del 3 luglio 2004, contestazione diretta a dimostrare l’incongruenza del racconto della stessa.

La motivazione è quindi incongruente in ordine alla verifica delle conseguenze lesive riportate dai fatti del 3 luglio 2004 e sul punto è evidente un travisamento della risultanze processuali, perchè non è stato considerato che il referto ospedaliero non certifica lividi, arrossamenti o ematomi in alcuna parte del corpo e si è tentato di superare in modo manifestamente illogico questa circostanza.
Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una serie di censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso è comunque infondato perchè il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, estesa a tutti gli elementi forniti dal processo, sulle ragioni per le quali ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della parte lesa e provata la responsabilità dell’imputato per i fatti contestati.

In particolare, la corte d’appello ha osservato che il racconto della donna era intrinsecamente credibile, logico e coerente, reso con dovizia di particolari precisi e puntuali, costante nel tempo in tutte e tre le versioni, e che inoltre aveva anche trovato una serie di riscontri esterni nelle dichiarazioni del carabiniere M. (che aveva incontrato la S. turbata e piangente, con segni sul collo e sulle braccia), nel pelo del petto strappato dalla donna all’imputato durante l’aggressione, nonchè nelle dichiarazioni dei testi P. e D.V..

La corte ha poi motivatamente ritenuto superflua l’escussione dell’arch. C., non essendo in discussione che si fosse avuta una situazione di contrasto tra le parti ed essendo del tutto plausibili le modalità con le quali si erano svolti gli incontri.

La corte ha anche chiaramente escluso, per le ragioni dianzi indicate, che il puntuale, dettagliato, costante, nonchè riscontrato, racconto della donna potesse essere frutto di fraintendimenti derivati al suo stato psicologico.

Infine, la sentenza impugnata ha anche congruamente escluso che potesse avere un qualsiasi significato il fatto che la S. fosse andata all’appuntamento del 3 luglio vestendo una gonna anzichè un pantalone ed ha altrettanto congruamente ed adeguatamente valutato il referto ospedaliero, osservando che esso era strettamente limitato agli esiti della visita ginecologica.

In conclusione, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata non può sicuramente definirsi manifestamente illogica, sicchè il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese di questo grado in favore della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *