Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza notificata alla parte istante e alla sua difesa (il 23/6/2009 – come afferma il ricorso ma richiesta in copia dalla difesa dell’odierno ricorrente fin dal 20/5/2009) ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento in favore di G.R. di Euro 68.860,00 a fronte di ingiusta restrizione da costui subita in modalità carceraria dal 17/12/99 al 26/5/2000 per ritenuti giorni 160 e in modalità domiciliare dal 27/5/2000 al 15/2/2001 per ritenuti giorni 264.
Il G. ha proposto ricorso per Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza camerale del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Parte ricorrente denunzia:
violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della motivazione impugnata per non aver motivato in alcun modo le ragioni che hanno portato alla individuazione della somma specificamente liquidata e anzi per aver privilegiato un criterio equitativo non rigidamente aritmetico salvo a procedere ad una liquidazione meramente aritmetica senza riferimento alcuno alle patologie mediche risultanti dalla cartella clinica redatta da un centro clinico carcerario e allegate come particolare effetto negativo della ingiusta carcerazione subita.
Il ristoro attribuito sarebbe all’evidenza non adeguato alle conseguenze provate della ingiusta carcerazione e sarebbe stato quantificato in contrasto con i criteri enunciati in apertura del provvedimento medesimo. La memoria dell’Avvocatura (che non si pone il problema della tempestività del ricorso) sottolinea che è mancata la allegazione e la prova di un maggiore e specifico disagio e che la motivazione resa è coerente e sufficiente in forza del richiamo ai precedenti penali.
Rileva la Corte che il ricorso per Cassazione è stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dal codice di rito a pena di inammissibilità. Invero la richiesta di rilascio copia inoltrata dalla difesa dell’odierno ricorrente fin dal 20/5/2009 e l’avvenuto rilascio in pari data, attestato dalla cancelleria, evidenzia che l’imputato e la sua difesa ebbero piena conoscenza del testo del provvedimento fin dalla data di rilascio copia. Le decorrenze del termine per impugnare catalogate all’art. 585 c.p.p., comma 2 sono tutte accomunate dalla considerazione della conoscenza del provvedimento da impugnare come condizione per la decorrenza del termine a impugnare. La compiuta conoscenza del provvedimento da impugnare contiene in sè e sostituisce tutti gli eventi processuali strumentali al conseguimento di quella conoscenza, catalogati all’art. 585 c.p.p., comma 2. Nel caso che ne occupa tale conoscenza fu documentalmente e compiutamente conseguita dall’odierno ricorrente il 20/5/2009 sicchè alla data di presentazione del ricorso datato 22/6/2009 era ampiamente decorso il termine di quindici giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
Completezza di motivazione impone di rilevare che il ricorso è in ogni caso inammissibile per sua manifesta infondatezza. Le censure rivolte alla motivazione che ha liquidato una determinata somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione hanno per oggetto una motivazione conforme ai principi somministrati da questa Corte in tema di quantificazione di spettanze per ingiusta riparazione e dunque una motivazione per nulla arbitraria o irragionevole. La logica dell’argomentare è quella propria del sillogismo giudiziale correttamente utilizzato, i principi regolatori correttamente richiamati sono quelli del sistema misto di liquidazione a partire dal c.d. metodo nummario e a completarsi con una valutazione in equità, l’ordinanza impugnata non sovrappone una costruzione propria della materia del risarcimento del danno ad una più appropriata costruzione di determinazione di indennizzo riveniente da condotta della amministrazione giudiziaria.
Il ricorso è in tutto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese tra ricorrente e Ministero dell’Economia avuto riguardo alla estraneità dei temi trattati dall’avvocatura dello stato rispetto alle ragioni che hanno determinato questa decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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