Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. A seguito di indagini svolte, su denuncia di F.A., in ordine ai reati di cui agli artt. 340 e 432 c.p., nei confronti di P.M., Z.M. e B.A., il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione.
Il F. aveva denunciato alcuni appartenenti al corpo della Guardia Forestale per aver svolto un’esercitazione nei pressi di un impianto sciistico, creando una situazione di grave pericolo per l’incolumità degli sciatori.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli di Piceno emetteva decreto di archiviazione in data 16 febbraio 2010, non pronunciandosi sulla opposizione tempestivamente proposta dal F..
2. Avverso il suddetto provvedimento propone, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione F.A., denunciando la violazione della legge processuale, in quanto il giudice avrebbe ignorato il contenuto della proposta opposizione, limitandosi a valutare soltanto la fondatezza dell’accusa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Il bene giuridico protetto dagli artt. 340 e 432 c.p., va ravvisato rispettivamente nel regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione e nella pubblica incolumità, sicchè soggetto passivo degli ipotizzati non può essere considerata la persona che, a causa della violazione della norma, subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico.
Ne discende che F.A. non è persona offesa, ma può al più qualificarsi come soggetto danneggiato dal reato, privo di legittimazione a proporre l’opposizione alla richiesta di archiviazione e il successivo ricorso per Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 300,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di Euro 300,00 alla cassa delle ammende.
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