Regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell’ultimo decennio il livello di autosufficienza
dell’UE per i prodotti della pesca è sceso dal
57 % al 36 %. È nell’interesse della Comunità sospendere
parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a
questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari
adeguati. Al fine di non compromettere la produzione
comunitaria di prodotti della pesca assicurando
al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie
di trasformazione dell’UE, tali contingenti tariffari
dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o
minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato
comunitario. È pertanto opportuno procedere all’apertura
di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012,
applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
(2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del
10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni
prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 ( 1 ), dovrebbe
essere sostituito dal presente regolamento al fine
di garantire all’industria comunitaria condizioni di approvvigionamento
adeguate per il periodo 2010-2012.
(3) È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di
accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti
contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote
previste a tutte le importazioni dei prodotti in
questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento
dei contingenti stessi.
(4) Al fine di assicurare l’efficacia della gestione comune dei
contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati
membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi
necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive.
Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,
quest’ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il
ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare
gli Stati membri di conseguenza.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ), instaura
un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue
l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni
di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari
aperti dal presente regolamento dovrebbero essere
gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base
a tale sistema.
(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n.
824/2007 con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
(7) Data l’urgenza della questione è importante accordare
un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto
I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti
nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato
sull’Unione europea ed ai trattati istitutivi delle ComunitÃ
europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in
allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle
aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza
dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte
dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore
dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento
fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura ( 3 ).
L 291/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 3 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma
degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento
(CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano
in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e
il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010 fino al
31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0008:0011:IT:PDF

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