Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 31-01-2011, n. 3332 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22/9/2010, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Bronte, in data 16/6/2005, che aveva condannato G. S. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge, dolendosi che la pena inflitta non sia stata dichiarata condonata ex L. n. 241 del 2006.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentito nel giudizio di legittimità.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti: "Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43262 del 22/10/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv.

245106).

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha emesso alcuna statuizione in punto di applicazione dell’indulto, pertanto la questione deve essere sollevata innanzi al giudice dell’esecuzione.

L’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un valido rapporto processuale, impedisce che possa maturare la prescrizione del reato in pendenza del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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