Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
l’Avv. Colalillo, e Rizzi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La sentenza impugnata ha in parte accolto, in parte respinto i quattro ricorsi propostoi dall’attuale appellante per l’annullamento degli atti, adottati dal comune di San Pietro Avellana, relativi al conferimento di incarichi per l’assistenza domiciliare agli anziani e per l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.
L’appellante censura i capi della decisione ad essa sfavorevoli.
Il comune resiste al gravame.
L’appello è infondato.
L’atto di ricorso svolge un’ampia ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale dei criteri di individuazione del rapporto di pubblico impiego e della sua distinzione dal lavoro autonomo.
Ma, proprio attraverso la puntuale applicazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, risulta che, in concreto, difettano i presupposti per riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il comune e la Signora M..
La sentenza impugnata, attraverso un’analitica valutazione di tutti gli elementi istruttori documentali acquisiti, ha chiaramente evidenziato l’assenza degli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego, anche in via di mero svolgimento di fatto.
Al contrario, tanto il contenuto del rapporto e le sue concrete modalità di svolgimento, quanto la in equivoca formulazione della deliberazione di incarico e della convenzione che lo hanno disciplinato, dimostrano che si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, basata su un contratto di opera professionale.
In tal senso, si pongono, fra l’altro, l’espressa richiesta di svolgimento di un’attività professionale autonoma, accompagnata dalla richiesta di iscrizione alla Camera di commercio e all’Ufficio IVA.
L’appellante ha dimostrato di condividere pienamente la scelta dell’amministrazione comunale di dare vita ad un rapporto di lavoro autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione, come emerge, senza alcun dubbio, dall’istanza del 27 dicembre 1983.
Tutte le prestazioni svolte dall’appellante sono state regolarmente fatturate ai fini IVA e sono state assoggettate ai tributi comunali per l’esercizio di arti e professioni.
Nello stesso senso, poi, si pone la determinazione concordata tra le parti dell’orario di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, poi, è mancato, in concreto, il dedotto assoggettamento a vincoli di dipendenza gerarchica e funzionale dalle strutture dell’amministrazione comunale.
Né è sufficiente il richiamo alla "natura istituzionale" del sevizio svolto per dimostrare il carattere subordinato dell’attività.
Vanno pertanto confermate integralmente le articolate argomentazioni svolte dal TAR in relazione alla configurazione fattuale del rapporto in contestazione, perfettamente riconducibile al paradigma del lavoro autonomo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l "appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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