Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3349 Indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 1 febbraio 2010, il Tribunale di Napoli, 10^ sezione penale per il riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.C. perchè gravemente indiziato dei delitti di estorsione aggravata di cui ai capi 4) e 5), esclusa l’aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 7.

Il Tribunale, rigettate le eccezioni di nullità dell’ordinanza per mancata audizione del C. (richiesta a norma dell’art. 374 c.p.p., da parte del PM) e per omessa valutazione da parte del primo giudicante dell’istanza di revoca ex art. 299 c.p.p. dell’ordinanza n. 701/2005, rilevato che il giudicato cautelare eccepito dalla difesa in relazione alla parte della motivazione dell’ordinanza genetica dedicata alla "storia camorristica di C.C." non poteva trovare applicazione sia perchè esso poteva valere per le condotte fino al 1991 (l’assoluzione avendo riguardato condotte fino a tale anno) ma non per le successive (in particolare fino al 1993 per come riferito da V.G., che lo ha indicato come ideatore delle "commerciali mafiose" nel settore dei rifiuti), osservava che i delitti di falso, costituenti logico antefatto delle frodi e dei comportamenti intimidatori descritti nelle contestazioni cautelari mosse all’indagato, erano stati correttamente ritenuti dal GIP coperti da giudicato cautelare, posto che l’ordinanza resa in sede di riesame dal Tribunale in data 1.6.2007 era stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente al profilo delle esigenze cautelari.

Per contro era da escludere il giudicato cautelare in favore del ricorrente in relazione alle ipotesi di truffa contestate ai capi 1 e 2, perchè rispetto ai fatti di cui al capo 19 (per il quale il GIP con ordinanza n. 701/2005 aveva escluso la gravità indiziaria) risultava introdotto un elemento di novità costituito dalla condotta addebitata a Va.Gi. nella qualità di presidente del Consorzio IMPREGECO. Passando all’esame nel merito della gravità indiziaria, il Tribunale ne riteneva la sussistenza in relazione ai delitti di truffa e a tale scopo osservava che non era condivisibile la tesi difensiva per la quale doveva ritenersi corretta l’indicazione, nei registri di carico e scarico, come sito di smaltimento quello coincidente con la sede legale della società anzichè quello dei siti dove materialmente avvenivano gli smaltimenti, dato rilevante ai fini dei controlli posto che l’autorizzazione, illegittimamente, aveva consentito alla RESIT di smaltire non solo il tritovagliato proveniente dagli impianti commissariale ma anche (nella misura del 20%) di rifiuti industriali conferiti da privati, per di più con sforamento del limite consentito di "stoccaggio provvisorio in sopraelevazione", contesto di irregolarità nel quale si collocavano le specifiche condotte decettive individuate dal GIP ed analizzate dal Tribunale in dettaglio (quanto al capo 1): sistematica anteposizione del dies a quo dal quale calcolare il corrispettivo degli stoccaggi provvisori;

fatturazione non dovuta per duplicazione delle voci di conferimento;

falsificazione del peso dei rifiuti ricevuti in discarica;

appropriazione di somme destinate ai Comuni di Parete e Giugliano a titolo di ristori ambientale;

(quanto al capo 2): emissione di fattura per Euro 210.000,00 per lo stoccaggio in sopraelevazione nel mese di settembre 2002 in violazione del termine ultimo del 31.8.2002; fatturazione di Euro 1.300.000,00 con la causale di "smaltimento" laddove aveva invece ad oggetto sedicimilioni di chilogrammi di biostabilizzato fornito dalla stessa struttura commissariale per la copertura finale della Cava X;

indebita applicazione dell’aliquota IVA al 20% per le operazioni di stoccaggio, smaltimento e ristoro ambientale in luogo di quella corretta del 10% prevista per le prime due e dell’esenzione per la terza in modo da determinare un credito di imposta superiore al lecito).

Relativamente alle estorsioni contestate ai capi 4 e 5, finalizzate al conseguimento della remunerazione artificiosamente sovradimensionata per effetto dei contestati delitti di truffa nonchè al rilascio dell’autorizzazione commissariale n. 52 del 18.9.2002, le condotte intimidatorie erano individuate nella illecita chiusura dei siti della RESIT durante il periodo estivo, ovvero nelle improvvise chiusure in periodi compresi tra l’ottobre e il dicembre 2002 con minaccia di chiusura definitiva nonchè nel contenuto delle missive del 6 e del 30.9.2002, condotte dettagliatamente descritte attraverso l’individuazione delle conversazioni oggetto di intercettazione.

In particolare, per l’estorsione di cui al capo 5) si rammentava che le condotte minatorie, dirette ed indirette, venivano poste in essere, oltre che con le rammentate missive, anche attraverso la strumentalizzazione di due Carabinieri ( S. e D.C.) al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della discarica del tipo 2B sul sito Cava Z, autorizzazione rilasciata con ordinanza n. 52 del 18.9.2002.

In particolare si poneva in risalto la valenza intimidatoria degli interventi dei Carabinieri, che i soggetti passivi sapevano essere ispirati dal C..

Le esigenze cautelari venivano ritenute sussistenti in ragione sia del diverso scenario scaturito per effetto delle dichiarazioni di V.G. sulla costituzione delle "società commerciali mafiose" collocate nel periodo compreso tra il 1988 e il 1993, convergenti con quelle di B.D., risultanze che si integrano con la serie di condotte successivamente poste in essere dimostrative della capacità di C. di adattarsi al mutamento determinato dall’instaurarsi della gestione commissariale e quindi della pericolosità sociale attuale, sicchè l’esecuzione dei sequestri e la rimozione di F. non consentivano di ritenere superato il pericolo di reiterazione per la versatilità criminale dimostrata, pericolosità in concreto riscontrala dalle dichiarazioni rese dal collaborante M.G. che hanno trovato conforto nell’informativa del 10.12.2009.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 178 c.p.p. e art. 292 c.p.p., lett. c-2-ter perchè a fronte dell’eccepita nullità dell’ordinanza custodiale per non essere stata valutata una precedente istanza depositata in data 12.11.2007 e relativa a fatti costituenti il presupposto dell’ordinanza oggetto del presente procedimento incidentale, il Tribunale si è limitato a rammentare che era cambiata la persona fisica del giudicante; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’eccepita nullità dell’ordinanza, emessa senza l’espletamento del previo interrogatorio richiesto da C.;

– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 649 c.p.p. perchè i fatti oggetto di imputazione nell’impugnata ordinanza erano stati già oggetto di esame con l’ordinanza n. 701/2005, senza che fosse sopravvenuto alcun elemento di novità, fatta eccezione delle dichiarazioni di M.;

– violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt. 629 e 640 c.p., (capi 4 e 5) in relazione all’art. 273 c.p.p. per omessa sostanziale valutazione della contestata truffa stante la correttezza della contabilità della RESIT, le questioni amministrative-contabili non assumendo i caratteri degli artifici e raggiri, al più le condotte addebitate potendo integrare inadempienze o adempimenti non esatti.

Il Tribunale si era sottratto alla verifica globale degli argomenti difensivi contenuti nella memoria depositata in sede di riesame. Per l’effetto la motivazione sui reati estorsivi risultava essere ancora più inconsistente in relazione agli specifici rilievi difensivi sulla esecuzione di attività di cui si chiedeva il pagamento; sulla non configurabilità di minaccia nella prospettazione di bloccare gli impianti; sulla non ipotizzabilità di alcuna azione intimidatrice in ragione dei poteri eccezionali riconosciuti al Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania; sull’assenza di specifiche accuse della stessa presunta parte lesa F.G.;

– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capoverso dell’art. 629 c.p. per non avere il Tribunale dato risposta alla specifica doglianza della mancanza di contestazione dell’aggravante delle più persone riunite; – violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. le dichiarazioni dei collaboratori e le vicende processuali di C. sono in conferenti e non legate alla presente vicenda processuale, relativa a fatti risalenti a otto anni fa circa.

All’odierna udienza il difensore ha proposto dichiarazione di rinuncia a tutti i motivi di ricorso con esclusione di quello sub 5).
Motivi della decisione

I primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili per rinuncia espressa da parte del ricorrente, depositata all’udienza odierna, che comune erano inammissibili per le ragioni di seguito indicate:

1. il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè il Tribunale ha rigettato la dedotta nullità dell’ordinanza genetica non tanto sulla circostanza che l’istanza depositata il 12.11.2007 era stata presentata ad un giudice-persona fisica diverso da quello che aveva emesso l’ordinanza cautelare (giudice che peraltro aveva dichiarato inammissibile l’istanza perchè non vi era all’epoca alcun provvedimento in atto per effetto della sopravvenuta sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione), quanto piuttosto sul dato che il GIP è un organo che non dispone del fascicolo processuale e che si pronuncia sulla base della documentazione che l’organo di accusa pone a fondamento della singola richiesta.

Il ricorrente non ha indicato specificamente che l’istanza si trovasse allegata alla documentazione trasmessa e non ha tenuto conto che il precedente GIP aveva comunque provveduto sull’istanza.

Tale parte della motivazione non è stato oggetto di critica alcuna.

Va in ogni caso precisato che con l’istanza del 12.11.2007 si chiedeva la revoca di un diverso provvedimento cautelare la cui vicenda ha avuto conclusione per effetto di pronuncia di questa Corte, sicchè alla stessa istanza non può esser attribuita ultrattività rispetto al procedimento incidentale nell’ambito del quale era collocata e che è stato già definito.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’ esso manifestamente infondato.

Va invero ribadito che "non si produce alcuna nullità processuale nel caso in cui il pubblico ministero rifiuti di prendere contatto con la persona sottoposta alle indagini che intenda presentarsi per rilasciare dichiarazioni ai sensi dell’art. 374 c.p.p." (Cass. Sez. 1^, 28.1-2.3.2010 n. 6158).

Come già spiegato dal Tribunale, con motivazione puntuale che il ricorrente non ha criticato se non genericamente, il mancato accoglimento della richiesta, formulata ex art. 374 c.p.p. dall’indagato, di essere sottoposto ad interrogatorio, non è presidiata da alcuna sanzione.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perchè a fronte della motivazione del provvedimento impugnato (che ha individuato l’elemento di novità delle truffe contestate ai capi 1 e 2 rispetto alla contestazione contenuta nel capo 19 oggetto di esame con l’ordinanza n. 701/2005 nella individuazione di un soggetto agente nuovo, costituito da Va.Gi., e di una condotta ulteriore individuata nel ruolo della IMPREGECO) non sviluppa alcuna contestazione specifica, sicchè l’argomento posto a fondamento della decisione adottata sul punto conserva la sua piena validità. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità per la parte in cui esclude la sussistenza degli artifici e raggiri specificamente descritti nel provvedimento impugnato sull’assunto che si tratterebbe di "mere questioni amministrative-contabili" comportanti eventuale diritto a restituzioni e/o a risarcimento dei danni, senza alcuna specifica critica all’articolata motivazione.

L’affermazione secondo la quale il Tribunale si sarebbe sottratto alla verifica degli argomenti difensivi contenuti nella memoria difensiva depositata in sede di riesame è svolto ancora in maniera generica, perchè da un lato per il ricorso non è consentito il richiamo per relationem ad altri atti difensivi, posto che l’art. 581 c.p.p., lett. c) impone la specificità dei motivi (regola dell’autosufficienza cfr. per tutte Cass. Sez. 5^, 22.1-26.3.2010 n. 11910), dall’altro la diffusa motivazione dell’ordinanza impugnata muove proprio dalla considerazione dei rilievi difensivi contenuti nelle memorie depositate.

Per la parte in cui addebita all’ordinanza di non avere, per i delitti di estorsione di cui ai capi 4 e 5, tenuto conto di alcuni aspetti, specificamente indicati, oggetto delle deduzioni difensive, si osserva che le condotte aventi significato minaccioso sono state individuate nella portata intimidatoria insita nell’annuncio di chiusura dei siti della RESIT deputati a ricevere i rifiuti speciali provenienti dagli impianti commissariale (c.d. tritovagliato).

Ancora significato intimidatorio è stato attribuito alle "condotte minatorie, dirette ed indirette, poste in essere dall’indagato, anche attraverso la strumentalizzazione di due carabinieri ( S. e D.C.) al fin di ottenere l’autorizzazione all’esercizio di discarica di tipo B2 sul sito Cava Z", autorizzazione poi ottenuta a seguito lettera del 6.9.2002 con la quale C. chiedeva l’autorizzazione a smaltire nel proprio impianto rifiuti quelli inviati dalla struttura commissariale, minacciando in alternativa la "riduzione dei conferimenti e la sospensione di quelli in corso".

La situazione di complessiva intimidazione è stata desunta anche dal contesto in cui le pretese venivano reiterate.

E’ stata esclusa l’alternativa qualificazione giuridica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione del diverso atteggiarsi dell’elemento intenzionale: l’ingiustizia del profitto è stata correttamente individuata, per l’estorsione di cui al capo 4, nell’indebita locupletazione, frutto di sovrafatturazioni e falsificazioni, dettagliatamente descritte nei capi 1 e 2; per l’estorsione di cui al capo 5, nel rilascio dell’autorizzazione oggetto dell’ordinanza n. 52. 5. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capoverso dell’art. 629 c.p. per la ritenuta aggravante delle più persone riunite, è infondato.

Il Tribunale ha invero risposto allo specifico motivo di gravame allorchè ha ricondotto all’iniziativa del C. l’intervento dei due carabinieri (v. pag. 42 dell’ordinanza oggetto di ricorso), intervento oggetto di contestazione al capo 5 dell’incolpazione provvisoria, che contesta la condotta concorsuale.

6. l’ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., è inammissibile per genericità, perchè a fronte dell’articolata motivazione sul punto che, al fine di giustificare il convincimento dell’attualità del pericolo di reiterazione, descrive la "versatilità criminale dimostrata dal C." attraverso l’esame delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e delle vicende processuali di C., il ricorrente si limita ad affermare che si tratta di "elementi del tutto in conferenti e non legati alla presente vicenda processuale", in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

7. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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