Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha assolto ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p. P.C. dall’accusa di tentata estorsione in danno di G.R., ricorre la difesa del P. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo che non sono stati compiutamente valutati gli elementi del fatto sicchè è viziato il giudizio dubitativo sulla responsabilità. In particolare il Giudice non ha valutato nè la sentenza del giudice di Pace di Ronciglione nè la sentenza del Tribunale del riesame di Roma che ha scarcerato il P.. Le prove raccolte ed in particolare la conversazione registrata il 12.12.2003,intercorsa tra P. e G., non avvalorano le considerazioni fatte dal giudice di prime cure perchè di tale conversazione può essere data la lettura alternativamente prospettata dalla difesa e soprattutto perchè l’accordo tra le due parti, di natura economica, è frutto di una libera determinazione paritaria dei due soggetti, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico.
Evidenzia ancora la difesa che sussistente l’interesse ad impugnare la sentenza perchè la formula dubitativa dell’assoluzione pregiudica il diritto dell’imputato a richiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione e la possibilità di chiedere al denunciante il risarcimento dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sia sotto l’aspetto del travisamento della prova sia per la mancata valutazione degli elementi probatori addotti dalla difesa.
2.2 Sotto il primo profilo va rilevato che se viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ragione della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), che consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", è necessario innanzitutto che dalla esposizione del ricorrente emerga il fumus della illogicità del provvedimento e che tale vizio sia ricollegabile ad un atto del processo specificamente indicato.
2.3 Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza del ricorso, non solo le argomentazioni in fatto ed in diritto sottese alla censura di travisamento degli elementi probatori,ma anche la trascrizione integrale ovvero la allegazione,degli atti sulla base dei quali il vizio di travisamento è invocato, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dell’elemento probatorio che si adduce non valutato (o insufficientemente valutato). Occorre, ossia, che la Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, sia posta in condizione di deliberare autonomamente sulla decisività della questione proposta, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti. Ne consegue che è inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto travisato, di guisa da rendere il ricorso autosufficiente, con riferimento alle relative specifiche doglianze (Rv. 234115; Rv. 241023).
2.4 A tali principi giurisprudenziali il ricorrente non si è conformato, essendo limitato a richiamare,nel corpo delle argomentazioni, gli atti,senza allegarli e così impedendo alla Corte di apprendere il contenuto delle doglianze.
2.5 Anche il profilo della incompletezza della motivazione è infondato perchè si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione delle prove e più favorevole all’imputato, Valutazione che, comunque, non è consentita nel giudizio di legittimità. 2.5 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – trattandosi di ricorso sicuramente pretestuoso, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle ammende.
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