REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell’ambiente» e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Introduzione dell’art. 5.1 nella legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni
1. Dopo l’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni e’ introdotto il seguente articolo:
«Art. 51 (Disposizioni particolari in materia di autorizzazione
allo scarico finale di acque depurate). – 1. La Regione e’
l’autorita’ competente alla autorizzazione allo scarico finale di
acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente
prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto
caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella
in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale
opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al
comma 1, d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non
ottenga una o piu’ intese previste entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa richiesta da parte dei una o piu’ province
competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di
servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione
conclusiva del procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma
3 sono disciplinati dall’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini
dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal
comma 6-bis del medesimo art. 14-ter.».

Art. 2
Clausola d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0501&tmstp=1258100416681

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