Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5060 Riscossione delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In sede di appello, la CTR dell’Umbria ha annullato l’avviso di mora notificato a T.L. dalla SORIT s.p.a., Agente per la riscossione per la provincia di Perugia, in quanto non sottoscritto.

L’Equitalia Perugia s.p.a. (nuova ragione sociale dell’esattore) ricorre la cassazione della sentenza, con atto notificato anche all’Agenzia delle Entrate, che non si è costituita in giudizio. La non si è difesa.
Motivi della decisione

La CTR ha osservato: "Questa Commissione Tributaria … è favorevole alla tesi delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che sostiene che la cartella esattoriale è atto amministrativo e la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale è requisito essenziale per la sua validità".

La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto nè i principi generali, in relazione alla natura dell’atto, nè la disciplina normativa specifica della cartella di pagamento (contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1999, art. 25) ne impongono la sottoscrizione autografa a pena di nullità.

Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa corte è invero orientata in senso opposto a quello che la CTR ha dichiarato di voler seguire. E’ stato ripetutamente chiarito che la mancanza o l’illeggibilità della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non ne comporta l’invalidità, perchè quel che rileva è la sicura attribuibilità di essa all’ufficio procedente, ricavabile dal contesto documentale a prescindere dalla sua sottoscrizione (Cass. 4923/07, 4283/2010).

Nella specie, la provenienza dell’atto dal collettore provinciale costituisce il presupposto del processo ed è pacifico in causa.

Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – l’appello della contribuente. Le spese dei giudizi di impugnazione debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso la sentenza 74.06.04 della CTP di Perugia. Condanna T.L. a rimborsare le spese dei gradi di impugnazione, liquidate in Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità ed in Euro 800,00 per onorari e Euro 400,00 per diritti per il giudizio d’appello, per entrambi i gradi oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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