Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- La Corte di Assise di Milano aveva dichiarato S. P. colpevole del reato di omicidio preterintenzionale di M.I. e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, e al risarcimento dei danni, mentre aveva assolto dallo stesso reato S.A.A. per non avere commesso il fatto.
In seguito ad appello dell’imputato e delle parti civili la Corte di Assise di Appello ha confermato la sentenza impugnata.
Era avvenuto che due gruppi familiari, due cugini, figli di fratelli, Si.Pa. figlio di S.A.A. e S.P.M. figlio di S.G., avevano avuto una colluttazione alla presenza della madre del secondo, M.I., nel corso della quale costei cadeva a terra e trasportata all’Ospedale (OMISSIS) di Milano decedeva in seguito ad un trauma commotivo, stato comatoso e emorragia sub aracnoidea bilaterale e ematoma bilaterale estracerebrale.
2.- La Corte di Assise aveva evidenziato che nessuno dei soggetti presenti aveva saputo riferire del come e perchè la M. fosse caduta ad eccezione di S.P.M. secondo cui era stato il cugino S.P. ad aggredire la madre del primo con colpi al petto ed in faccia e poi con un bastone, forse il manico di una pala, agli avambracci, mentre la M. cercava di difendersi, e poi in testa che la aveva fatta cadere e, dopo la caduta, che era stato S.A.A. a sferrarle tre calci al capo.
La Corte di Assise ha dato credibilità alle dichiarazioni del teste circa la responsabilità del Si.Pa., perchè suffragate da elementi obiettivi, avendo la TAC evidenziato sulla M., prima dell’intervento chirurgico eseguito all’Ospedale, focolai contusivi presenti in sede frontale in modo più accentuato a sinistra, ematoma sotto durale acuto fronto-temporale sinistra, tumefazione delle parti molli emicraniche in sede fronto temporale sinistra sintomo del colpo inferto che aveva provocato la caduta e conseguenti lesioni craniche, mentre in relazioni ai calci osservati dal teste come sferrati da S.A.A., non vi fosse riscontro obiettivo di quelli e dell’eventuale nesso causale tra essi e la morte.
3.- La Corte di Assise di Appello, nel confermare la sentenza, ha evidenziato che il punto rilevante era che la M. aveva riportato un ematoma sottogaleale, il c.d. bernoccolo, riscontrato dai periti sulla fronte della M., spiegabile solo con la versione dei colpi ricevuti al capo, in seguito ai quali era caduta sbattendo il cranio con violenza tale da deformarlo e da provocare la morte.
A ciò si aggiungevano le dichiarazioni di Si.Pa. che all’arrivo del marito della M., tremando si era affettato a dire "zio non ho fatto niente, zio non ho fatto niente, il fatto che i parenti avevano allontanato subito il Si.Pa., la frase pronunciata subito dal S.P.M. "mamma ti hanno ammazzata".
La Corte di Assise di Appello ha confermato l’assoluzione di S.A.A. sul rilievo che non vi era prova certa dei calci, mancando un riscontro obiettivo.
Ricorrono le parti civili e l’imputato.
4.- Le parti civili, in merito all’assoluzione di S.A. A., deducono che la Tac aveva rilevato sulla vittima anche minute aree escoriative rinvenute lungo il bordo della narice compatibili con i calci sferrati dal S.A.A..
Ciò confermerebbe la testimonianza di S.P.M. che aveva riferito dei calci sferrarti al capo della M. dopo la caduta da quello.
Tale testimonianza sarebbe riscontrata da quella di S. A. che aveva constatato la presenza sui luoghi dello stesso S.A.A. e da quella di S.R., fratello dell’imputato che aveva dichiarato di esserselo tirato.
Comunque la parte civile rileva che la presenza del S.A. A. non si era mantenuta in termini di passività, tenuto conto che egli, allorchè la M. giaceva a terra, rivolta al figlio e riferendosi al S.P.M. aveva detto "adesso facciamo nero anche lui". 5.- Il Si.Pa. deduce:
a.- vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare o comunque per avere illogicamente motivato in ordine alla valutazione delle consulenze medico legali. b.- vizio di motivazione per avere illogicamente motivato in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal Si.Pa.. c- inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si.Pa., in quanto, pur essendo imputato in reato connesso, era stato sentito senza gli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3. 6.- Per motivi di ordine logico va esaminato per primo il motivo concernente la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si.Pa..
La censura è fondata.
Va anzitutto evidenziato che la Corte di Assise, confermata sul punto da quella di Appello, aveva puntualizzato che i consulenti, avevano chiarito che la vittima era deceduta per le complicazioni conseguenti a un trauma cranico, in seguito ad un impatto violento in zona occipitale del cranio contro la superficie dura del pavimento, dimostrato anche dalla rima della frattura cranica e delle lesioni lacerative sulla convessità frontale rostrale e dall’escoriazione occipitale.
Gli stessi giudici del merito avevano anche precisato che la caduta era stata determinata da un colpo di bastone inferto alla vittima dal Si.Pa. come risultava dalla reiterata e chiara testimonianza di S.P.M., confermata anche dall’ematoma sottogaleale tempo-parietale sinistro, un cosiddetto "bernoccolo", riscontrato alla vittima dalla TAC. Dalla sentenza della Corte di Assise di Appello risulta che il S.P.M. era un testimone assistito in quanto indagato in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 497 c.p.p., per un reato commesso nello stesso contesto temporale, ma che tuttavia non aveva ricevuto l’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. C).
Orbene, le sezioni unite di questa Corte (17 dicembre 2009, n. 12067) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando il principio che "non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del "teste assistito", il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e) o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)".
Di conseguenza risultano inutilizzabili le dichiarazioni del teste S.P.M. che aveva riferito circa la presenza della propria madre, della presenza di un bastone o di un manico di pala in mano al Si.Pa. e dell’uso dell’arma impropria da parte del Si.Pa. sulla M. che la aveva fatta cadere, provocando, in seguito all’urto sul pavimento, le lesioni nella parte occipitale del cranio che la avevano portato a morte.
Viene, quindi, a mancare, in seguito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del S.P.M., l’attribuzione delle lesioni subite dalla M. alla condotta del S. P., per averla fatta cadere.
Nè la prova può essere ricavata aliunde.
I giudici del merito hanno precisato che la teste C. aveva dichiarato che il bastone era stato impugnato dalla M., che Ca.Ca. era giunta sul posto quando la vittima era già a terra e che nessuno dei soggetti presenti, ad eccezione di S. P.M., aveva saputo riferire del come e del perchè la M. fosse caduta per terra.
Di conseguenza neanche aliunde può essere collegata la caduta della vittima al Si.Pa..
La sentenza impugnata va pertanto annullata non risultando la responsabilità dell’imputato.
L’annullamento, però, deve essere disposto con rinvio.
Infatti, questa Corte ha già affermato che è legittima la rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale disposta con l’esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per un reato collegato che abbia assunto l’ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore (Cass. sez. 1^, 9 aprile 2009, n. 16908).
Di conseguenza, in sede di rinvio può essere disposta la rinnovazione della testimonianza.
S.- Il ricorso delle parti civili è infondato.
A prescindere dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni del S.P.M., sia la Corte di Assise che quella di Appello hanno evidenziato che i periti e i consulenti tecnici avevano dato risposta negativa circa l’esistenza di segni sul corpo della M., dai quali dedurre che fossero stati inferti calci e che, comunque, se gli stessi fossero esistiti, non avrebbero avuto alcun rilievo in senso causale, nell’aggravamento, delle lesioni, in relazione alla morte, in quanto questa era intervenuta esclusivamente in seguito al trauma cranico originato dal violento impatto del capo con il suolo.
Le parti civili, poi, non evidenziano una specifica attribuzione da parte dei periti delle minute aree escoriative lungo il bordo delle narici e della tumefazione delle parti molli in sede fronto-temporale proprio ai calci e il rapporto di causalità con il decesso.
Pertanto, è logica l’esclusione della responsabilità del S. A.A. non essendovi segni obbiettivi di calci inferti sulla M., stante il concorde accertamento dei periti e consulenti non smentito dalle parti civili, nè un eventuale nesso causale con la morte.
Infatti, i consulenti avevano ritenuto che neanche il colpo con il bastone aveva potuto provocare da solo la morte, se non avesse determinato la caduta.
I giudici del merito hanno anche escluso un concorso morale da parte di S.A.A..
I giudici del merito hanno logicamente argomentato che l’avere detto l’ S.A.A. al figlio Si.Pa.
"facciamo nero anche lui", non aveva alcuna valenza causale, in quanto a quel punto la violenza era cessata, perchè i contendenti erano stati divisi da S.A., la M. era già a terra, e l’incitamento non era accolto dal Si.Pa. che "tremava come una foglia".
Ne consegue il rigetto dei ricorsi delle parti civili nei confronti di S.A.A. e la condanna di ciascuno di questi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra il S.A. A. e le parti civili ricorrenti le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Si.
P. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Milano.
Rigetta il ricorso delle parti civili nei confronti di S. A.A. e condanna ciascuno di detti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara interamente compensate tra i ricorrenti medesimi e il S.A.A. le spese del presente grado.
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