REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 aprile 2009, n. 8 Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile
valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la
musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e
condivisione e quale opportunita’ per lo sviluppo di nuove
professionalita’ e attivita’ lavorative.

Art. 2 Interventi regionali per la musica giovanile 1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attivita’ musicali giovanili, nonche’ dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in: a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle universita’ degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale; b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorita’ a quelle rivolte ai giovani; c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

Art. 3
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi
2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell’UPB U0185
«Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 7, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione
dell’UPB U0166 «Promozione dello spettacolo» viene aumentata di euro
100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009
e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0186 «Fondo speciale per
le spese d’investimento», partita n. 6, del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell’UPB
U0169 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» viene
aumentata di euro 300.000,00 nell’esercizio 2009 e di euro 200.000,00
in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0503&tmstp=1258100416681

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