Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.C. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, in data 11/5/2010, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile – per tardività – l’appello proposto nei confronti della sentenza di condanna del M. emessa dal Tribunale di Oristano il 21/11/2005, dolendosi di un vizio di notifica di detta ordinanza, in quanto effettuata nelle mani del difensore e non dell’imputato detenuto.

Il vizio denunziato riguardo un atto successivo e non può comportare alcuna censura del provvedimento impugnato. Conseguentemente l’impugnazione deve ritenersi inammissibile perchè aspecifica e per carenze di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussiste profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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