Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 29.6.2007, il Tribunale di Verona dichiarò responsabile del reato di associazione per delinquere e – con la recidiva – lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione pena accessoria.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 19.4.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deducendo violazione di legge. Il reato è stato contestato come commesso fino alla tarda primavera (OMISSIS) e la Corte d’appello ha considerato il termine di anni 7 mesi 6, ma non l’aumento per la recidiva specifica reiterata che avrebbe comportato la pena di anni 8 mesi 4 ed un termine di prescrizione di anni 10 e mesi 5 non ancora decorso.
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale non ha calcolato, nella determinazione della pena edittale l’aumento di pena derivante dalla recidiva reiterata specifica e neppure ha considerato la maggior durata della prescrizione sia per la pena edittale che ai fini dell’effetto dell’interruzione, ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 c.p..
D’altro canto non consta che la Corte territoriale abbia inteso escludere la recidiva.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio.
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