Energia – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Modifica del comma 4 dell’art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 con l’aggiunta del periodo " Le concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata" – Incidenza della modifica normativa sulla concessione di S. Floriano d’Egna, a scavalco fra i territori delle Province di Trento e Bolzano, già amministrata dalla Provincia di Trento.
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
SENTENZA N. 296
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
(Omissis)
Considerato in diritto
1. ¾ La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.
1.1. ¾ La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata».
2. ¾ La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l’unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d’Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.
3. ¾ La questione è inammissibile.
3.1. ¾ L’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l’intesa con l’ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.
Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=296&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=