Cassazione Sez. III Civile n.19092/2009 Salute, valutazione perizie, onere della prova, concausalità, sessualità, coniuge, risarcimento danni (2009-09-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 22/23 – 11 – 90, i coniugi […] convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trani il dott. […], specialista ostetrico – ginecologico in servizio presso l’Ospedale Civile di Barletta e l’Unità Sanitaria Locale USL BA/1 di Barletta, esponendo: che la […] il giorno 23 – 8 – 1986 era stata sottoposta all’intervento chirurgico dal […] presso l’Ospedale di Barletta e, a seguito di disturbi vari, dallo stesso nuovamente operata presso la casa di cura […] (a seguito di una fistola post intervento di isterectomia), senza però alcun effetto benefico in ordine alla sopravvenuta incontinenza urinaria; che, a seguito di ciò il […], quale coniuge, non aveva potuto avere rapporti con la consorte. Chiedevano pertanto danni, la prima, per £. 180.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, ed il secondo, per £. 50.000.000, oltre rivalutazione ed interessi.

Si costituiva il […] proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per danni morali, nonché la USL BA/1.

Espletate due consulenze mediche e chiamate in causa la Regione Puglia (quale subentrata nei rapporti riguardanti le disciolte USL), l’adito Tribunale di Trani, con sentenza in data 18 – 6 – 2001, condannava i convenuti in solido, unitamente alla chiamata in causa Regione Puglia, al pagamento di £. 90.373.934 in favore di […] e di £. 26.000.000 a […], oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat ed interessei.

Proponevano appello, con separati atti, la Gestione Liquidatoria della ex Unità Sanitaria Locale BA/1 di […] ed […] costituitisi i coniugi convenuti in entrambi i giudizi, nonché la Regione Puglia, che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte di Appello di Bari, riunite le cause, con sentenza n. 582/2005, rigettava le impugnazioni.

Ricorre per cassazione il […] con un unico motivo; non hanno svolto attività difensiva le parti intimanti.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.2043, 2059 e2236 c.c., in relazione all’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c.; in particolare si afferma che ha errato la Corte di Appello nel non considerare che la paziente all’atto dell’intervento era già affetta da "metroraggia da fibroma uterino e come, in conseguenza della suddetta patologia, fosse stata sottoposta già in data 18 – 7 – 1986 ad un raschiamento, che non aveva avuto esito positivo" e che inoltre la stessa Corte territoriale non ha tenuto in debita considerazione la prima consulenza d’ufficio.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con l’unica censura si tende, infatti, a prospettare la rilevanza, a fini probatori, di alcune circostanze di fatto riguardanti patologie della […] e relativi interventi dalla stessa subiti, antecedenti a quelli effettuati dall’odierno ricorrente, già esaminati dalla Corte territoriale e non più valutabili nelle presente sede di legittimità.

A parte la considerazione che la Corte di Bari, con argomentazioni svolte sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa (tra cui in particolare i dati peritali), ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del […] e, in particolare, sul nesso causale tra l’intervento chirurgico eseguito dallo stesso e "l’insorgenza della fistola vescica – vaginale con conseguente compromissione della integrità psico – fisica del soggetto leso", ha specificamente escluso che la situazione clinica della paziente all’atto dell’intervento fosse tale da costituire poi una concausa in relazione ai danni subiti dalla […]; tra l’altro la Corte di merito ha affermato, su tale punto, che "doveva attendibilmente ritenersi che il campo operatorio al momento dell’intervento chirurgico fosse privo di complicazioni locali".

Rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dei dati delle consulenze d’ufficio e la prevalenza, in ordine alla decisione, di alcuni di essi sugli altri.

Ogni ulteriore esame di tali elementi è precluso nella presente fase.

In relazione, infine, alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

In Roma, il 13 – 7 – 2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 SETTEMBRE 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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