Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 14.12.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 20.5.2008 di condanna dei tre attuali ricorrenti alla pena di mesi sette di arresto per il reato di cui all’art. 707 c.p..
I tre imputati venivano fermati a bordo di una vettura nella quale si trovavano gli attrezzi idonei allo scasso indicati nel capo d’imputazione.
La Corte territoriale rilevava che non poteva darsi credito alla tesi degli imputati di non sapere della presenza a bordo dei detti arnesi in quanto alcuni erano chiaramente visibili all’interno dell’autovettura e gli altri, occultati, erano comunque percepibili una volta seduti in auto e si fossero poggiati i piedi.
Ricorrono i tre imputati con un unico ricorso che allegano con il primo motivo il travisamento del fatto in quanto il teste verbalizzante aveva sostenuto che gli arnesi si trovavano in vani segreti e doppi fondi, sicchè era del tutto credibile che i ricorrenti non sapessero della loro presenza posto che l’autovettura era di proprietà di altra persona, noto pregiudicato.
Inoltre si deduce che non era motivata la sentenza impugnata sul punto delle denegazione delle attenuanti generiche e gli imputati erano stati condannati nella stessa misura sebbene solo ad uno fosse stata contestata la recidiva. I precedenti penali erano modesti.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo la Corte territoriale ha ricordato che non poteva darsi credito alla tesi degli imputati di non sapere della presenza a bordo dei detti arnesi in quanto alcuni erano chiaramente visibili all’interno dell’autovettura e gli altri, occultati, erano comunque percepibili una volta seduti in auto e si fossero poggiati i piedi. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate in primo grado e in appello. Circa il secondo motivo le attenuanti generiche non sono state concesse con motivazione persuasiva e logicamente ineccepibile in considerazione dei precedenti dei ricorrenti e la recidiva in realtà è stata contestata a tutti gli imputati sicchè la disparità di trattamento segnalata non sussiste.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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