Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M.M. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Settima il 2 febbraio 2010, quale giudice dell’esecuzione, con cui veniva rigettato l’incidente di esecuzione relativo all’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell’ambito di procedura esecutiva conseguente alla sua condanna per violazione delle norme urbanistiche e violazione di sigilli.
La ricorrente denunciava la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice dell’esecuzione aveva omesso di spiegare le ragioni per le quali non aveva attribuito rilevanza al fatto che l’immobile da demolire insistesse su area ora di proprietà di terzi e che l’attuale proprietaria avrebbe proposto autonoma istanza di condono della quale si sarebbe dovuto tener conto, quanto meno ai fini di una sospensione della procedura di esecuzione in corso.
Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con motivi aggiunti, depositati il 7 gennaio 2011, produceva copia del provvedimento con il quale la competente amministrazione comunale aveva rilasciato sanatoria conseguente alla domanda di condono.
Motivi della decisione
Il ricorso è in parte fondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente rigettato l’incidente d’esecuzione proposto e confermato l’ordine di demolizione ritenendo irrilevanti le ragioni poste a sostegno della richiesta.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il carattere reale dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice con la sentenza di condanna, precisando che lo stesso ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.
A tale proposito si è chiarito che la sua operatività non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile e che l’acquirente potrà eventualmente rivalersi nei confronti dell’alienante a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3^ n. 37120, 13 ottobre 2005; Sez. 3^ n. 22853, 13 giugno 2007; Sez. 3^ n. 39322, 9 ottobre 2009; Sez. 3^ n. 47281, 11 dicembre 2009).
Altrettanto uniforme è, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte nel non ritenere possibile la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione conseguente a sentenza irrevocabile, sulla base della mera pendenza di una domanda di condono edilizio.
Si richiede tuttavia la giudice di verificare i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura (cfr. Sez. 3^ n. 38997, 23 ottobre 2007).
Tale verifica può essere effettuata, in primo luogo, considerando la oggettiva sussistenza del requisiti di condonabilità previsti dalla legge, quali, ad esempio, la data di ultimazione dei lavori nei termini, la destinazione e le caratteristiche del manufatto, la presenza di vincoli etc, la cui mancanza impedirebbe il legittimo rilascio del titolo abilitativo sanante.
In secondo luogo, accertando i tempi di definizione della procedura di condono, tenendo conto che è del tutto irrilevante, ai fini della decisione la possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Sez. 3^ n. 16686, 20 aprile 2009; Sez. 3^ 42978,21 novembre 2007).
Va poi considerato che, anche nel caso in cui la domanda di condono sia presentata da soggetto diverso dal condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il conseguimento del titolo abilitativo sanante può comportare l’inapplicabilità od anche la revoca dell’ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice (Sez. 3^ n. 7109,23 febbraio 2010).
Nella fattispecie, tuttavia, non risulta che il Giudice dell’esecuzione abbia effettuato le dovute verifiche riscontrando l’assenza di possibili cause impeditive dell’espletamento della procedura di esecuzione o, quanto meno, non ne ha dato atto nel provvedimento che, sotto tale profilo difetta di appropriata motivazione.
L’avvenuto rilascio della sanatoria, inoltre, impone comunque al giudice una nuova valutazione anche alla luce di tale sopravvenienza in ordine alla incidenza ed efficacia del titolo.
Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio affinchè il giudice dell’esecuzione provveda all’accertamento.
P.Q.M.
Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Napoli.
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