Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 02-02-2011, n. 3828 Concorso di circostanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.V. fu chiamata a rispondere di tre reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di cui uno aggravato ex art. 80, comma 1, lett. g), con l’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale.

Il Tribunale di Pescara, ex art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, così determinata: p.b. 1 anno e 4 mesi ed Euro 3000,00 di multa per il reato più grave tenuto conto della contestata aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e della lieve entità di tutti i fatti contestati, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aumentata di 2 mesi ed Euro 500,00 per la recidiva contestata e di 6 mesi ed Euro 1000,00 per la continuazione, ridotta di un terzo per il rito.

Ricorrono contro la sentenza l’imputata e il P.G. dell’Aquila.

La prima lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Il P.G. censura l’illegalità della determinazione della pena, in ragione dell’omesso giudizio comparativo fra l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e le contestate aggravanti dell’art. 80 e della recidiva (indicata in ricorso come recidiva specifica infraquinquennale reiterata, come tale condizionante, ove non esclusa, il giudizio comparativo a sensi del novellato art. 69 c.p., comma 4).
Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. è fondato (e il suo accoglimento importa la caduta del "patteggiamento", in quanto illegale, e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restandone così assorbita l’impugnazione dell’imputata). E’ pacifico da tempo infatti (v. Cass. S.U. 31.5.1991, n. 9148, Parisi) che, nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deve ravvisarsi una circostanza attenuante, che, come tale, non può essere sottratta al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate:

giudizio da svolgersi ai sensi e con i limiti di cui all’art. 69 c.p. (ferma restando, quanto alla recidiva, la facoltà del giudice di escluderla, eccetto che per le ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 5).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso, dichiarando assorbito il ricorso dell’imputata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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