Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore della Repubblica di Trieste ricorre, sostenendo trattarsi di provvedimento abnorme, avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Trieste, in un procedimento nei confronti di D.M.V., conclusosi con richiesta di rinvio a giudizio in esito a udienza preliminare, sul presupposto della erronea duplicazione di uno dei capi di imputazione, ne ha dichiarata la nullità e disposta la ritrasmissione degli atti al pubblico ministero.
L’abnormità viene argomentata sostenendo che, in tal modo, il procedimento sarebbe stato indebitamente retrocesso nella fase delle indagini preliminari.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso adesivamente, prospettando l’abnormità del provvedimento gravato.
La decisione impugnata è, in effetti, censurabile in quanto "abnorme".
Come è noto, la nozione di provvedimento "abnorme", come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità ( art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione ( art. 568 c.p.p., comma 1), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in indicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la "struttura" o la "funzione". Sotto il primo profilo, dovendosi considerare abnorme il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale (cosiddetta "abnormità strutturale"); sotto il secondo profilo, dovendosi considerare tale il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo, ovvero un’inammissibile regressione ad una fase ormai esaurita (cosiddetta "abnormità funzionale"). In entrambi i casi, si sostiene, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità: in particolare, poichè proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell’art. 111 Cost., mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge.
(crf., ex pluribus, Cassazione, Sezioni Unite, 9 luglio 1997, Quarantelli; Sezioni Unite, 10 dicembre 1997, Di Battista; Sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnani; più di recente, Sezione 5^, 18 aprile 2001, Proc. Gen. in proc. Di Clemente; Sezione 4^, 13 giugno 2001, Proc. gen. in proc. Sharp ed altro; Sezione 3^, 9 aprile 2002, Mondadori; Sezione 3^, 24 aprile 2002, Proc. Trib. Palmi in proc. Oliva; Sezione 6^, 10 aprile 2003, Guerrato ed altro; Sezione 3^, 7 novembre 2003, Proc. Rep. Trib. Nola in proc. Altieri).
In questa prospettiva ermeneutica, per quanto interessa, l’abnormità del provvedimento giudiziale sarebbe ravvisabile in tutti i casi in cui il giudice, con il provvedimento adottato, abbia finito con l’esorbitare dai propri compiti di controllo sull’attività del pubblico ministero, in tal modo determinando una indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell’azione penale, ovvero, ancora, una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo.
Qui, indubbiamente, a fronte di un procedimento ritualmente già pervenuto, con l’avvenuto esercizio dell’azione penale, alla fase dell’udienza penale, vi è stata un’indebita retrocessione nella fase delle indagini preliminari, che merita censura (crf. in termini, Sezione 2^, 15 ottobre 2004, PM in proc. Pancino ed altri).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
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