Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3896 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 24.9.2010, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avverso il provvedimento 6.9.2010, con cui il GIP, del Tribunale di Savona aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M. G., indagato dei delitti di cui:

– all’art. 609 bis c.p. e all’art. 61 c.p., n. 5, per violenza sessuale perpetrata in danno di R.V., giovane ucraina che svolgeva la funzione di intrattenitrice in un locale notturno di (OMISSIS);

– agli artt. 582 e 585 cod. pen., per lesioni personali volontariamente cagionate alla stessa R., ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, applicava la più lieve misura degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito la insussistenza di indizi gravi di colpevolezza, in quanto l’accusa si fonderebbe solo sulle dichiarazioni della R., che presenterebbero diverse incongruenze e profili evidenti di contraddittorietà, mentre il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prospettazioni svolte al riguardo dalla difesa.

Lo stesso difensore, poi, con memoria depositata il 16.12.2010, ha ulteriormente approfondito le già svolte doglianze, prospettando un intervenuto "mutamento del quadro probatorio" alla stregua di elementi successivamente acquisiti (assunzione di sommarie informazioni testimoniali; audizione della donna nelle forme dell’incidente probatorio; accertamenti su tabulati telefonici); ha eccepito poi la insussistenza delle ritenute esigenze di cautela sotto il profilo della possibilità di reiterazione di reati della stessa specie.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. Infondate sono le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che l’art. 273 c.p.p., comma 1 pone quale condizione generale per l’applicazione di misure cautelari personali.

Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravità degli indizi", posto dalla norma richiamata – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ~ postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di elevata probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato.

In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti.

La R., in particolare, venne soccorsa per strada da un passante (tale signor T.), che la rinvenne singhiozzante e piegata sulle ginocchia e fu il T., non la donna, a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

I militari accompagnarono la donna in ospedale, ove i sanitari constatarono la presenza di lesioni alle cosce, alla vagina ed ai polsi, normalmente incompatibili con un rapporto sessuale volontario e confermative, invece, della immobilizzazione con la forza da lei riferita. Sintomatici sono pure, in tal senso, i segni di graffi sul volto dell’indagato.

Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stata verificata, in particolare, con deduzioni coerenti, la credibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte offesa – riscontrate dagli elementi fattuali dianzi indicati – nonchè l’assenza di ragioni idonee a giustificare una denuncia calunniosa o strumentale.

Con valutazione logica, poi, lo stato di ubriachezza della ragazza, attestato dai medici, è stato ritenuto ininfluente sulla credibilità dell’accusa, sicuramente non proporzionata ad un sopravvenuto "senso di colpa o di paura" prospettato dalla difesa, in una situazione in cui le reazioni di un fidanzato siciliano geloso si sarebbero potute agevolmente evitare tenendo lo stesso all’oscuro di quanto accaduto.

Deve ricordarsi, al riguardo, che la valutazione del peso probatorio degli indizi di colpevolezza acquisiti è compito del giudice di merito ed in sede di legittimità tale valutazione può essere contestata soltanto sotto i profili della insussistenza manifesta e della manifesta illogicità della motivazione.

Profili siffatti non sono ravvisabili nella specie, dove la difesa dell’indagato non risulta avere addotto circostanze idonee a smentire "ictu oculi" ed in carenza di approfondimenti ulteriori, l’apparato argomentativo dell’accusa.

Con spiegazioni razionali, quindi, è stata svalutata la prospettazione difensiva collegata alla ricostruzione dei fatti operata dall’indagato (effettivo rapporto sessuale avuto con la donna consenziente) e risulta correttamente formulato, di conseguenza, un conclusivo giudizio di attendibilità complessiva delle formulazioni accusatorie.

Non possono essere introdotti, infine, per la prima volta in Cassazione "fatti nuovi", non esaminati dal giudice del riesame poichè connessi ad acquisizioni successive, in quanto il giudizio di legittimità deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice a quo.

2. Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento.

Tali esigenze sono state individuate, secondo le previsioni di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) per l’elevata probabilità di reiterazione di analoghe condotte criminose. E, nello specifico, l’attualità del pericolo di reiterazione degli abusi appare correttamente correlata, con motivazione logica e sufficiente, sia alle peculiari modalità della condotta delittuosa (posta in essere da un soggetto che "ha riferito di avere avuto almeno 3.000 donne") sia alla personalità dell’indagato, che, con valutazione razionale, già il G.I.P. ha considerato connotata da "una totale assenza di controspinta a delinquere e a comprendere la portata del disvalore del delitto perpetrato". 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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