Direttiva 09/132/CE del Consiglio,del 19/10/09,che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143,lettere b) e c),della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive dei beni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/5

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 5 ), gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni
da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali
elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive
di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa
da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
(3) A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la
Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte
intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti
l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli
143 e 144 di detta direttiva e le relative modalitÃ
pratiche di applicazione.
(4) Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra
il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta
sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener
conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime,
delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da
un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro.
(5) È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore
aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria
a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale.
Le esenzioni all’importazione possono essere concesse
solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni
di concorrenza sul mercato interno.
(6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state
istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi
terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano
soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo
determinare sul piano comunitario le condizioni di
concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare
gli Stati membri interessati a mantenerle.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0005:0030:IT:PDF

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