Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deliberata il 13-28.5.2009 dal Tribunale di Brescia nei confronti del cittadino tunisino A.E.A., per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, artt. 337, 582 e 585 c.p., ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore, con unico motivo deducendo l’illegittimità costituzionale della circostanza aggravante.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento senza rinvio.
3. Come già insegnato da questa Sezione con la sentenza n. 40836 del 17-18.11.2010 in proc. M.N., dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 249/2010, successiva al ricorso, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 61 c.p., n. 11 bis, quando tale circostanza aggravante abbia concretamente inciso nella determinazione della pena oggetto dell’accordo, sicchè la pena finale in nessun modo può altrimenti essere ricondotta alla volontà delle parti, sussiste l’interesse dell’imputato a far valere la sopravvenuta illegittimità della norma, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Annullamento che deve essere senza rinvio, risultando travolto l’intero accordo originario, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
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