Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5581 Accertamento Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R., quale erede di T.C. in rappresentazione della madre rinunciante, impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione in quanto calcolata erroneamente sul valore globale di detta eredità, al netto solo dell’importo dei legati e non anche degli oneri modali gravanti su detta eredità, costituiti, secondo il contribuente, dalle tasse di successione gravanti su detti legati che, per disposizione testamentaria, dovevano essere pagate dall’erede. L’adita Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia.

La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello, dichiarava legittimo l’operato dell’ufficio.

Contro quest’ultima sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo; gli intimati non hanno controdedotto.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 346 del 1990, artt. 7 e 8 (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere l’impugnata sentenza ritenuto che il valore dell’eredità dovesse essere determinata al netto dell’onere modale costituito dalle imposte sui legati, poste a carico dell’erede da una specifica disposizione testamentaria.

La censura è infondata.

Invero il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8 recita: "Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che e gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati." Tale disposizione va letta ed inquadrata nell’ordinamento fiscale: il presupposto di fatto per la nascita del fenomeno tributario può essere costituito da istituti privatistici, in base alla cui regole si determina il momento genetico del tributo e gli eventi giuridicamente rilevanti che fanno sorgere il rapporto di imposta. Ma quest’ultimo si esplica unicamente nell’ambito del diritto pubblico, è cioè sottratto al potere dispositivo delle parti, costituendo espressione del potere" impositivo dello Stato o dell’ente pubblico che ne sia dotato. Nel caso di specie il testamento è l’istituto privatistico dal quale è sorto il diritto sia de chiamato all’eredità sia dei legatari, e, coevamente, l’obbligo fiscale degli stessi nei confronti dello Stato, secondo la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, obbligo gravante su ciascuno e per i cui adempimento è previsto un vincolo solidale.

Quanto sopra trova applicazione anche in presenza di una disposizione testamentaria che imponga all’erede il pagamento delle imposte di competenza di ciascun legatario. Ed infatti anche in tale caso sorgerà a carico sia dell’erede che del legatario un’obbligazione tributaria nei confronti dello Stato; solo in tale fattispecie, peraltro, sorgerà altresì un diritto di natura privatistica, del singolo legatario nei confronti dell’erede non certo ad essere tenuto indenne dall’obbligazione tributaria, ma ad ottenere dall’erede stesso il mero importo economico, corrispondente all’imposta.

Ne consegue che l’Amministrazione Finanziaria ben potrà rivolgersi ai legatario per l’adempimento dell’obbligazione tributaria sullo stesso gravante e lo stesso non potrà opporre l’esistenza della disposizione testamentaria a suo favore, potrà solo, sul piano privatistico, rivalersi nei confronti dell’erede obbligato a tanto dalla disposizione testamentaria.

In virtù di quanto sopra deve pertanto ritenersi che non sia possibile con riferimento al disposto di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 3 ("Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei Segati e degli altri oneri che le gravano"), interpretare la parola "onere" – che ben può consistere nell”istituto privatistico dell’onere modale -, come ricomprendente anche l’obbligazione tributaria gravante sul legatario. E ciò per la profonda differenza esistente tra i due istituti con riferimento sia alla natura giuridica che, conseguentemente, alla disciplina. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso viene rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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