Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5560 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Follo notificava alla società S S.p.A. – Società Autostrada Ligure Toscana- tre avvisi di liquidazione nn. (OMISSIS), rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002 con i quali chiedeva il pagamento della T.O.S.A.P. per l’occupazione del soprassuolo di due strade comprese nel territorio di quel Comune da parte di viadotti dell’autostrada (OMISSIS).

La società impugnava detti atti con distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di La Spezia chiedendone l’annullamento per carenza di motivazione, non essendo indicati i presupposti fondanti la pretesa tributaria, nè i criteri di determinazione e per difetto della propria legittimazione passiva, essendo solo la concessionaria dell’ANAS. Nel merito, sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). Si costituiva il Comune di Follo, contestando i motivi dei ricorsi.

Con successiva memoria la società affermava che non vi era stata alcuna effettiva sottrazione di superficie all’uso pubblico da parte dei viadotti, essendo il sedime delle strade di proprietà della SALT. La C.T.P. rigettava i ricorsi e la società S S.p.A. proponeva distinti appelli, riproponendo tutte le censure svolte in primo grado. Resisteva il Comune.

La C.T.R. della Liguria, previa riunione delle impugnative, dichiarava inammissibile il primo motivo per novità e respingeva gli altri.

Avverso detta decisione società SALT S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, integrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Follo, contestando quanto ex adverso sostenuto.
Motivi della decisione

Parte ricorrente in via preliminare eccepisce l’irritualità della notifica della sentenza perchè eseguita a mezzo posta in plico raccomandato, anzichè in piego D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16 affermando che detta notificazione non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c.. Detta eccezione è, però, del tutto irrilevante , stante la tempestività del ricorso proposto entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo sopraindicato.

Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. citato, artt. 24 e 32 per avere la C.T.R. ritenuto nuovo il motivo di appello secondo il quale non vi sarebbe stata alcuna effettiva sottrazione di suolo pubblico, in quanto il sedime delle strade era di proprietà della SALT e, pertanto, detta censura doveva ritenersi compresa nella doglianza concernente la carente motivazione con la quale si era lamentato e che non erano stati indicati i presupposti dell’imposizione.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e dell’art. 112 c.p.c. La società sostiene che la C.T.R. non poteva rilevare d’ufficio l’asserita novità del motivo relativo all’effettiva sottrazione di suolo pubblico, in quanto detto rilievo, a prescindere dal fatto che doveva ritenersi contenuto in quello della carenza di motivazione, era stato sollevato con memoria già in primo grado; su punto il Comune non aveva eccepito alcunchè e la C.T.P. si era pronunciata senza nulla rilevare per cui la società ne aveva impugnato il rigetto, donde la sostenuta carenza da parte della C.T.R. del potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del motivo.

Con la terza doglianza si rileva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 per avere la C.T.R. ritenuto che la società S fosse il soggetto passivo dell’imposta de qua per essere la stessa occupante quantomeno di fatto delle superfici stradale sovrappassate dai cavalcavia autostradali, mentre la società è concessionaria dello Stato e non titolare di concessione rilasciata dal Comune, nè può essere considerata occupante senza titolo o di fatto, avendo uno specifico titolo attribuito dallo Stato, non compreso nelle ipotesi contemplate dagli artt. 38 e 39 succitati.

Con l’ultimo motivo si denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), e L. n. 109 del 1994, art. 2 nonchè contraddittoria motivazione per non avere la CTR, ritenuto, nella specie, applicabile D.Lgs. cit., L’art. 49, lett. a), che prevede l’esenzione dalla T.O.S.A.P .per le società concessionarie dello Stato, come tali equiparate ad esso L. n. 109 del 1994, ex art. 2 che esercitano "l’attività di costruzione. . . di manutenzione di opere effettuate dallo Stato".

Il ricorso è improcedibile.

L’art. 369 c.p.c., al comma 2, prescrive espressamente e che "Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: 1)……; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, . . ." per cui, poichè, nella specie, ciò non è avvenuto in quanto è stata prodotta copia autentica di una sentenza che, pur avendo lo stesso numero, è stata emessa in altra data (26.10.2006 anzichè 20.10.2006) da altra sezione (n. 11, anzichè 12) della C.T.R. della Liguria nei confronti di parti diverse (Agenzia delle entrate, ufficio di Genova (OMISSIS) e la società B.B.C. s.r.l. anzichè Comune di Follo e la società SALT S.p.A.), questa Corte deve rilevare d’ufficio l’improcedibililà dell’atto d’impugnazione.

Appare opportuno puntualizzare che sulla questione, oggetto della presente pronuncia, era emerso un contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Un primo indirizzo aveva affermato che il mancato deposito di copia autentica della sentenza determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la sentenza risulti allegata nel fascicolo d’ufficio o in quello del controricorrente.

Un secondo, più rigoroso, orientamento aveva invece ritenuto applicabile la sanzione dell’improcedibilità anche nel caso in cui la copia autentica della sentenza risulti comunque acquisita agli atti, dividendosi però in ordine alla ammissibilità della sua produzione separatamente dal ricorso, con le modalità prescritte dall’art. 372 c.p.c., purchè entro il termine stabilito dall’art. 369 del medesimo codice, comma 1, questione quest’ultima irrilevante nel presente giudizio, ove il deposito degli atti è stato contestuale e tempestivo.

Queste divergenti interpretazioni hanno costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 11932 del 1998 (alla quale può rinviarsi per l’indicazione dei precedenti), hanno composto il contrasto, affermando che la tesi favorevole all’ammissibilità di equipollenti della produzione dell’atto (copia depositata dal controricorrente o esistente nel fascicolo d’ufficio) si pone in contrasto con la chiara lettera dell’art. 369 c.p.c., in quanto la norma stabilisce, senza alcuna eccezione, l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui l’atto in esame non sia stato depositato.

Dunque, la pronuncia delle Sezioni unite ha fatto proprio il secondo più rigoroso indirizzo, preferendo, al suo interno, l’orientamento secondo il quale l’obbligo deve ritenersi tuttavia soddisfatto anche nel caso in cui il deposito della copia autentica sia effettuato successivamente a quello del ricorso, sempre che l’adempimento sia perfezionato entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso alle parti contro le quali esso è proposto.

Lo scopo dell’art. 369 c.p.c., è stato osservato, è quello di consentire la verifica della tempestività dell’atto d’impugnazione e la fondatezza dei suoi motivi e "la sanzione d’improcedibilità colpisce, perciò, l’inosservanza del termine perentorio e non anche la mancanza di contestualità del ricorso e della decisione impugnata". "La norma dell’art. 372 c.p.c., la quale consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso – ha sottolineato la sentenza n. 11932 del 1998 – deve ritenersi estensibile a tutti i documenti concernenti la procedibilità del ricorso, considerato che l’art. 375 c.p.c., che prevede la pronuncia d’inammissibilità del ricorso in camera di consiglio, include logicamente anche la declaratoria d’improcedibilità", che non può però essere evitata neanche nel caso in cui la copia autentica della sentenza sia comunque depositata, ma oltre il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (come appunto era accaduto nel caso deciso dalle Sezioni Unite).

Convincente e meritevole di adesione è, inoltre, anche la considerazione che, in virtù di detto principio, "non è ammesso il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso", la cui ammissibilità condurrebbe a far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui lo stesso è deciso (Cass., n. 4248 del 2005, nel senso dell’improcedibililà anche qualora, la copia autentica risulti allegata ne fascicolo d’ufficio), introducendo nel sistema elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente pregiudizievoli del principio della certezza del diritto, finendo con il far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e dei termini, e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed imponderabili (cfr., cass civ. seni. n. 888 del 2006).

Qualora detto deposito non vi sia stato, come accaduto nel caso di specie, o sia avvenuto oltre il tenni ne di cui all’art. 369 c.p.c., questa Corte deve dichiarare di ufficio improcedibile il ricorso pregiudizialmente e prima di ogni altra pronuncia (cass. civ. sentt. nn. 1630 del 2001 10306 del 2002;. 12109, 12385 e 19654 de 2004 e 888 del 2006).

Conseguentemente, ove tale produzione non avvenga, la sanzione della improcedibilità non è eludibile non solo per effetto della mancata contestazione da parte dell’intimato che abbia resistito al ricorso, ma anche attraverso equipollenti, come il deposito di una copia della sentenza da parte del controricorrente o come la circostanza che nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a qua risulti inserita una copia, perchè a rimetterli contraddirebbe la previsione dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorso, in funzione dell’ordinato svolgimento del giudizio di cassazione. (Cfr. cass. civ. sent. nn. 6350, 19654 del 2004; 5263 del 2005).

L’accertamento dell’avvenuto deposito nei termini di legge della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ove avvenuta, è pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, e la Corte è tenuta a rilevare, di ufficio, la sua violazione, dichiarando improcedibile il ricorso pregiudizialmente e prima di ogni altra pronuncia (Cass., n. 12109 del 2004; n. 19654 del 2004; n. 1630 del 2001) anche in mancanza di eccezione del controricorrente della presenza di equipollenti, ovvero del deposito fuori termine della copia stessa, Cass. Sez. Un., n. 1932 del 1998; n. 4248 del 2005; n. 14240 del 2000, 888 del 2006).

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, poichè la società ricorrente nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, ha depositato una copia del medesimo ma non una copia autentica della sentenza impugnata, non potendo essere esclusa l’applicabilità della sanzione, come sopra più volte affermato, dal deposito degli atti sopra richiamati, perchè prodotti dal controricorrente o perchè presenti nel fascicolo di merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società soccombente al pagamento delle spese di questa fase che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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